Le spese di parte civile seguono la soccombenza

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Con sentenza n. 19716 depositata il 13 maggio 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha accolto il ricorso degli eredi di un imprenditore (cui erano stati contestati diversi reati), avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello, in sede di riesame, aveva assolto il loro de cuius limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta.

Della sentenza impugnata, gli eredi contestavano, in particolare, la statuizione con cui la Corte territoriale li aveva condannati alla rifusione delle spese di lite affrontate dalla parte civile per la sua costituzione del giudizio di rinvio. E ciò, nonostante tale ultima fase di giudizio non si fosse conclusa con la soccombenza dell'imputato (bensì della stessa parte civile).

Sul punto la Cassazione, nell'accogliere detta censura, ha innanzitutto chiarito che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Per cui nell'ipotesi – come nel caso di specie – di alterne vicende nei vari gradi di giudizio, l'onere delle spese va valutato in riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, infine risultata soccombente, sia stata in altro grado di giudizio ritenuta vittoriosa.

Ora, nel caso di specie, la Corte territoriale ha definitivamente accolto l'istanza di revisione del processo (sebbene limitatamente al capo di bancarotta fraudolenta qui in contestazione). I ricorrenti sono dunque risultati qui vittoriosi e soccombenti le parti civili, sicché le spese per la costituzione di queste ultime – ha concluso la Cassazione – devono rimanere a loro stesso carico.

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