Le vincite online sono imponibili e vanno riportate nel quadro RW del modello UNICO

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L’istante, che nel 2009 ha realizzato delle vincite giocando a pagamento on line ad un casinò che ha sede all’estero, chiede al Fisco di sapere quale è la corretta modalità di tassazione delle citate vincite in Italia, non essendo queste soggette a tassazione nello Stato estero, e se lo stesso è tenuto ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi. Inoltre, il contribuente, con riferimento alla compilazione del modulo RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente detenuto all’estero, chiede di sapere come deve iindicare quanto detenuto sul conto estero e come deve essere compilata la sezione relativa ai trasferimenti di somme di denaro fra l’Italia e l’estero.

L’agenzia delle Entrate rilascia a tal proposito la risoluzione n. 141, in data 30 dicembre 2010.

Nel documento di prassi, dopo aver preliminarmente ricordato che l’esercizio di scommesse on line è subordinato ad autorizzazione nel nostro Paese, l’Agenzia specifica che le vincite derivanti dalle suddette scommesse devono essere fatte rientrare nell’ambito di applicazione dei “redditi diversi” di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, secondo cui: costituiscono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte”.

Tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”. Dunque, risulta imponibili l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione.

Riguardo agli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente detenuto dal contribuente all’estero, la risoluzione n. 141/E/2010 chiarisce che:
- nel quadro RW del modello Unico vanno indicate le somme superiori a 10mila euro se detenute al 31 dicembre;
- l’obbligo di compilazione del quadro RW persiste anche nel caso di trasferimenti di somme superiori a 10mila euro. In tal caso andrà compilata la sezione III del quadro RW;
- si è esonerati dall’obbligo di compilazione del modulo RW se il contribuente dà apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero, entro un mese dalla maturazione, su un conto italiano intestato allo stesso contribuente.
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