Lecita la ripetizione del patto di prova fra le stesse parti

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Con sentenza n. 22381 del 3 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che il patto di prova, stabilito in due contratti successivamente stipulati tra le stesse parti e per le medesime mansioni, è ammissibile, in quanto è possibile che nel tempo intervengano molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, anche alle abitudini di vita o a problemi di salute del lavoratore (ex multis: Cass. n. 1741/1995; Cass. n. 15960/05; Cass. n. 17767/09; Cass. n. 10440/2012).

Inoltre, ha evidenziato la Corte, è stato in più occasioni rimarcato che la valutazione circa l'opportunità e/o necessità della verifica delle qualità professionali e della personalità complessiva del lavoratore, già accertate dal datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v. Cass. n. 10440/12, n. 17767/09, n. 1741/95).

Stante quanto sopra, è ripetibile il periodo di prova quando vi sia la necessità di verificare le qualità professionali, il comportamento e la personalità del lavoratore.

Nel caso di specie, la necessità è stata ritenuta giustificata dal fatto che:

- il primo periodo di prova, di quindici giorni, riguardava un rapporto a termine ed era funzionale alla sostituzione di altro lavoratore per cui vi era una diversità non solo temporale, ma anche qualitativa del periodo di prova apposto ai due contratti;

- il patto di prova di quindici giorni apposto al primo contratto era insufficiente al fine di accertare le reali capacità organizzative, propositive, di direzione e coordinamento del ricorrente.

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