Legittima la notificazione diretta della cartella di pagamento

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Legittima la notificazione diretta della cartella di pagamento

E’ legittima la notificazione diretta, da parte dell’agente della riscossione, della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 175 del 23 luglio 2018, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, del DPR n. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):

  • nella parte in cui permette al concessionario della riscossione di notificare in via diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la cartella di pagamento;
  • nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’art. 7 legge n. 890/82.

Sollevando la questione di legittimità costituzionale, la CTR Lombardia aveva scorto violazioni del principio costituzionale di uguaglianza, del diritto alla difesa e del canone del giusto processo.

In particolare, secondo la rimettente, il legislatore aveva posto in atto un'anomalia nel momento in cui ha abilitato un soggetto di diritto privato − Equitalia Nord spa − ad esercitare una funzione eminentemente pubblicistica, ossia la funzione di notificazione diretta delle cartelle di pagamento, tipici atti di natura tributaria. Nello specifico, semplificando le regole di recapito della cartella di pagamento si assiste ad una diminuzione di tutela per il notificatario sotto più profili: non è richiesta la relata di notifica; non è rispettato l’ordine preferenziale nella consegna del plico (art. 7, secondo e terzo comma, L. 890/1982); non è previsto l’obbligo dell’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica nel caso, come nella specie, di avvenuta consegna del plico al portiere.

Non sono lesi i diritti di difesa

La sentenza n. 175/2018 osserva come la disciplina speciale prevista dalla norma censurata, che consente all’agente per la riscossione di procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del concessionario della riscossione, il quale, per legge, è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.

Per questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione che giustifica un regime differenziato, come quello sottoposto alla Corte, di avvalersi della notificazione diretta delle cartelle di pagamento.

Circa la denunciata diminuzione di garanzie per il soggetto notificatario, la Corte evidenzia come il sistema garantisce il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti.

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