Licenziamento collettivo dirigente, illegittimo senza il coinvolgimento delle OO.SS

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Licenziamento collettivo dirigente, illegittimo senza il coinvolgimento delle OO.SS

Le tutele previste dalla procedura collettiva di riduzione di personale, di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991, si applicano anche ai lavoratori con qualifica di dirigente. Infatti, è stato giudicato illegittimo il licenziamento di un dirigente poiché l’azienda, accanto alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale (nel caso di specie FIOM, FIM e UILM), non ha provveduto a convocare anche quella dei dirigenti più rappresentativa (Federmanager).

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2227 del 25 gennaio 2019.

Licenziamento collettivo dirigente, il caso

Nel caso di specie, la vicenda riguarda un lavoratore, con qualifica di dirigente, licenziato senza preavviso in esito alla procedura di mobilità per cessazione di attività, così come previsto dagli artt. 4 e 21 della L. n. 223/1991. Il licenziamento è avvenuto senza il coinvolgimento consultivo di associazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, come invece prevedono gli artt. 4, co. 2 della L. n. 223/1991 e 19 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Il lavoratore invoca l’illegittimità del licenziamento, in quanto manca la comunicazione di avvio della procedura di mobilità a Federmanager, associazione sindacale indicata come la più rappresentativa dei dirigenti dello specifico settore (metalmeccanico) della società datrice.

Per la società, invece, la procedura è avvenuta in maniera conforme alle vigenti norme per le seguenti ragioni:

  • sufficienza dell'inoltro (regolarmente avvenuto) della comunicazione di avvio alla R.S.U. ed alle associazione sindacali di categoria (Fim-Cisl, Fiom, Cgil, Uilm Uil), dovendo queste essere intese in riferimento al settore merceologico dell'impresa e non al profilo professionale del lavoratore impugnante il licenziamento (nel caso di specie, dirigente);
  • difetto di prova della ragione della comunicazione preventiva proprio a Federmanager e non ad altre organizzazioni;
  • mancanza di prova del concreto pregiudizio subito dal lavoratore, di essa onerato, per l'omessa comunicazione.

La vicenda finisce nelle aule della Corte di Cassazione, che accoglie le pretese del lavoratore.

Licenziamento collettivo dirigente, la sentenza

Secondo i giudici della Suprema Corte, non vi è dubbio che la società abbia violato, nel caso di specie, la norma che obbliga il datore di lavoro a consultare i sindacati delle associazioni maggiormente rappresentative dei dirigenti.

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 4, co. 2 della L. n. 223/1991, prevede l’obbligo per le imprese che intendano avviare una procedura di mobilità, di comunicarlo preventivamente per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

Nel caso di specie, l’associazione sindacale della categoria dei dirigenti (cui apparteneva il lavoratore licenziato) è Federmanager, in quanto firmataria del CCNL applicato.

Infine, per quanto concerne l’indennità economica da corrispondere al lavoratore licenziato, gli Ermellini hanno valutato tale misura tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo anche alla natura e alla gravità della violazione, con valutazione rimessa al giudice di merito.

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