L'interesse alla propria identità personale prevale sulla certezza delle relazioni familiari

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Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 396 del 5 maggio 2010, ha accolto le istanze avanzate da un uomo campano che chiedeva di mantenere il proprio cognome come era stato erroneamente trascritto all'ufficio anagrafe al momento della nascita. Dopo che l'uomo si era trasferito in Brasile per lavoro, il padre aveva adito le autorità giudiziarie per ottenere sentenza di rettifica ed in detto procedimento il figlio, maggiorenne e residente all'estero, non era stato coinvolto.

L'interessato, tuttavia, era venuto a conoscenza della sentenza dopo qualche anno ma ormai preferiva mantenere il cognome nella versione errata anche perché quest'ultimo contraddistingueva la fiorente attività imprenditoriale che l'uomo aveva intrapreso. Per questo aveva adito i giudici del suo paese di origine i quali, nell'accogliere il ricorso, hanno spiegato che nel giudizio di bilanciamento degli interessi alla certezza delle relazioni familiari e alla propria identità personale conseguita nel tempo, è sempre quest'ultimo a prevalere.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 - Senza l'interessato è nulla la rettifica del nome sbagliato - Marraffino

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