L’iscrizione all’albo può attendere

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La corte di Cassazione, con la sentenza n. 18211 del 28 agosto respinto la domanda di un dottore commercialista abilitato con più di un anno di ritardo, a causa di una sospensione disposta dall’Ordine di Reggio Calabria, perchè pendeva su di lui un procedimento penale. I giudici hanno spiegato che il provvedimento dell’Ordine era inteso a ragioni di opportunità e non di doloso intendimento pregiudizievole nei confronti del professionista che, come ha fatto, aveva il rimedio dell’impugnazione. Occorre tener conto, inoltre, il compito istituzionale demandato al Consiglio dalle norme di settore, e cioè quello di valutare la sussistenza dei requisiti di irreprensibilità della condotta dei richiedenti l’iscrizione.

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  • ItaliaOggi, p. 35 – L’iscrizione all’albo può attendere - Alberici

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