Liti fiscali pendenti, ultimi giorni per la domanda di definizione e la ricevuta del versamento

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Liti fiscali pendenti, ultimi giorni per la domanda di definizione e la ricevuta del versamento

Ultimo adempimento per la definizione delle liti pendenti della cosiddetta “Pace fiscale”. Il prossimo 10 giugno scade il termine per depositare copia della domanda di definizione, della ricevuta di presentazione e copia del versamento degli importi dovuti presso l'organo giurisdizionale in cui è pendente la controversia.

Ciò ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del Decreto legge n. 119/2018, che appunto prevede che il processo resti sospeso fino al 31 dicembre 2020 qualora, entro il 10 giugno 2019, il contribuente provveda a depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

A pochi giorni dalla scadenza fissata dal legislatore permangono, però, ancora alcuni dubbi sulla corretta interpretazione della norma e su come praticamente eseguire l’adempimento, soprattutto in base al fatto che la scadenza fissata non dovrebbe interessare tutti i contribuenti che si sono avvalsi dell'istituto agevolativo.

Definizione liti pendenti, soggetti interessati

Sono tenuti all’adempimento di lunedì 10 giugno 2019 solo i contribuenti che in precedenza hanno presentato richiesta di sospensione del processo al giudice, dichiarando di volersi avvalere dell’istituto. Dato che per costoro il processo è stato sospeso fino al 10 giungo 2019, ora, entro la stessa data, i contribuenti devono depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione, la ricevuta di presentazione e quella del versamento degli importi. In questo modo il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Non sono tenuti all’adempimento, invece, i contribuenti che non hanno precedentemente dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata: questi soggetti potranno depositare la domanda, la relativa ricevuta di presentazione e copia del pagamento solo quando verrà fissata l'udienza. Solo in questo modo, si informerà l'organo giudicante della definizione e verrà disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020.

Se la definizione della controversia è stata richiesta in pendenza del termine per impugnare, non sembra necessario alcun deposito dell'istanza presentata e del pagamento, non esistendo alcun organo giurisdizionale presso cui pende la controversia. Esclusivamente a fini prudenziali, si potrebbe eventualmente depositare l’istanza presso il giudice che ha emesso l'ultima sentenza.

Sussistono, invece, dubbi interpretativi per ciò che riguarda le liti definite relative a sentenze rinviate dalla Cassazione.

Definizione liti pendenti, il rinvio della Corte di Cassazione

La lite, per fruire della definizione, deve essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è scaduto lo scorso 31 maggio; la domanda doveva essere trasmessa dal contribuente o dai suoi successori, utilizzando, a pena di inammissibilità, il modello approvato con specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La Suprema Corte, una volta disposto il rinvio, considera “chiusa” la causa, visto che la riassunzione presso la Ctr è prevista a carico del contribuente. Ne consegue che l'eventuale domanda di definizione ed il pagamento non possono essere depositati né presso la Cassazione, né presso la Ctr, dato che in entrambe non esiste più alcun fascicolo. Pertanto, è verosimile che non sia necessario il deposito della definizione.

Anche per il caso in cui la definizione ha riguardato liti per le quali il contribuente non si è costituito in giudizio è verosimile che non sia necessario alcun deposito.

Definizione liti pendenti, la denuncia dell'Unione delle camere degli avvocati tributaristi

Senza la possibilità di un deposito telematico, la scadenza del prossimo 10 giugno per l'istanza di sospensione del processo sta diventando un vero problema per la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, che risulta del tutto ingolfata dalle istanze di definizione agevolata.

La denuncia viene dall'Unione delle camere degli avvocati tributaristi (Uncat), che evidenzia la confusione che si sta creando in questi giorni presso gli uffici della cancelleria della Corte, proprio a causa delle disposizioni vigenti che non prevedono il deposito telematico.

Senza il deposito telematico, il rispetto della scadenza del 10 giugno appare, quindi, difficile da rispettare.

Sulla questione, poi, se - in attesa di utili chiarimenti ufficiali - il termine del prossimo 10 giugno abbia natura ordinatoria e/o perentoria, l'Associazione ritiene condivisibile che, essendo l'obiettivo perseguito quello del prolungamento della sospensione del giudizio fino al 31/12/2020, il detto termine sia da ritenersi meramente ordinatorio.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 29 maggio 2019 - Definizione liti fiscali. Ricorso diretto in cassazione e tassazione di gruppo – Pichirallo

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