Lo stato di separazione non cessa se c’è coabitazione occasionale

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Lo stato di separazione dei coniugi può dirsi legittimamente interrotto solo nel caso in cui sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali.

Non anche quando il ravvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 27386 depositata in data 24 dicembre 2014, confermando lo scioglimento del matrimonio contratto tra due coniugi.

Ha stabilito, in particolare, la Cassazione che nel caso in esame, il precedente vincolo matrimoniale in tutti i suoi aspetti materiali e spirituali, non poteva dirsi ricostituito nonostante la coabitazione, posto che uno dei due coniugi si trovava in carcere.

Tra l’altro, la coabitazione, in tal caso nemmeno continuativa, non era fondata su una riconciliazione provvisoria o definitiva, bensì esclusivamente su esigenze abitative ed occasionali di uno dei coniugi.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 35 - «Pace» di facciata? Sì al divorzio

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