Maggioranza ordinaria in assemblea per la rielezione dell'amministratore di condominio

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Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10701 di quest'anno, ha respinto il ricorso presentato da un condomino che si era opposto ad una deliberazione condominiale per la nomina dell'amministratore di condominio asserendo che la stessa era stata presa senza raggiungere la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136, 4° comma c.c. Secondo il giudice unico della Capitale, tuttavia, poiché nel caso in questione si trattava di rielezione dello stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta, e non di una nomina ex novo, era da considerarsi correttamente applicabile “la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. cosi come risulta effettivamente deliberato nell'assemblea impugnata”.

Eleonora Pergolari
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – p. 11 – Quorum leggero per confermare l'amministratore – Parodi

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