Magistratura, nuove procedure per valutare la professionalità

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Magistratura, nuove procedure per valutare la professionalità

Nella seduta del 27 novembre 2023, il Governo ha approvato, in esame preliminare, gli schemi di due decreti attuativi della riforma dell’ordinamento giudiziario a firma Cartabia, di cui alla Legge delega n. 71/2022.

Le bozze sono rispettivamente dedicate alla riforma ordinamentale della magistratura e alla disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Magistrati: misure su valutazione, accesso e assegnazione incarichi

Il primo decreto legislativo contiene disposizioni:

  • di revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura;
  • di razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, tese ad assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;
  • di modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

L'intervento, inoltre, contiene misure di rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Valutazione della professionalità dei giudici

Tra le principali novità, vi è una ridefinizione dei criteri alla base della valutazione di professionalità del magistrato, di spettanza del Csm, individuati in:

  • capacità;
  • laboriosità;
  • diligenza;
  • impegno.

La valutazione, in ogni caso, è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal medesimo Consiglio superiore della magistratura.

Il rilievo di gravi anomalie nella gestione dei procedimenti (quali, ad esempio, il rigetto o riforma e l’annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge) potrà gravare sugli esiti della valutazione, esiti che potranno essere di tre tipi: positivo, non positivo e negativo.

Il giudizio positivo, quindi, è articolato nelle ulteriori valutazioni di “discreto”, “buono” o “ottimo” in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro.

Collocamento fuori ruolo, ridotto il contingente massimo

Il secondo provvedimento, come detto, interviene sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il collocamento fuori ruolo, per tali soggetti, diventa obbligatorio:

  • in ipotesi di incarico che non consente l’integrale svolgimento ordinario del carico di lavoro;
  • rispetto ad incarichi di capo e di vice-capo dell’ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri o presso i consigli e le giunte regionali, oltre che direttore dell’Ufficio di Gabinetto e capo Segreteria di un Ministro.

Tra le novità vi è anche la possibilità di attribuire l’incarico "senza fuori ruolo" o aspettativa e con esonero totale o parziale del carico di lavoro, ma ciò deve essere specificamente previsto da una norma di legge.

Il collocamento del magistrato fuori ruolo non potrà essere autorizzato se:

  • sono decorsi meno di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
  • sono decorsi meno di 3 anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a 5 anni.

Vi sono, tuttavia, specifiche eccezioni e deroghe.

Il decreto, quindi, individua, riducendoli, i contingenti massimi di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo.

Tali contingenti massimi si sostanziano in:

  • ordinari: 180 unità;
  • amministrativi: 25 unità;
  • contabili: 25 unità.

A seguire, si dispone che il collocamento fuori ruolo è autorizzato quando l’incarico da conferire corrisponda a un interesse dell’amministrazione di appartenenza.

E' affermato, in tale contesto, anche il principio secondo cui non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato:

  • la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura;
  • impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.

Tra le altre misure sul collocamento fuori ruolo si prevede:

  • la fissazione di criteri di priorità;
  • la regolarizzazione della procedura per richiesta e autorizzazione;
  • che, ordinariamente, i magistrati non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente 7 anni (10 anni per alcuni incarichi di particolare rilevanza);
  • l'inapplicabilità delle disposizioni ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno;
  • la non retroattività della disciplina, che si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri nella medesima seduta, vi è anche un Decreto legge in tema di sicurezza energetica e fonti rinnovabili nonché, in esame definitivo, il nuovo Regolamento recante norme sull’organizzazione e funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato.

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