Malata e maratoneta? Con il CATUC non sarà più possibile!

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Il tema del licenziamento è davvero spinoso: quale interesse deve prevalere?

Gianni e Vincenzo sono due lavoratori pendolari e spesso giocano partite dialettiche sui più disparati argomenti. Quest’oggi in treno prendono spunto da un articolo di giornale in cui viene riportato che un giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che, assente dal lavoro per malattia, ha partecipato a due maratone durante le fasce di reperibilità (cfr. sentenza Tribunale di Milano, 02/02/2015).

“Per me, al di là di tutto, è giusto tutelare il lavoratore, che altrimenti rischia di finire catapultato in un mondo di incertezze”, esordisce Gianni. “È vero che esistono gli ammortizzatori sociali e le varie indennità, ma è come essere sbattuti fuori casa quando imperversa una tempesta di neve: se sei ben coperto e trovi presto un riparo sopravvivi, ma stare dinanzi al caminetto è un’altra cosa…”. Gianni è convinto di aver trovato la stoccata vincente.

“Però se ci pensi bene, anche il datore di lavoro non può essere obbligato a perpetuare un rapporto lavorativo con persone delle quali non ha più fiducia o che non rispondono ai livelli di competenza e capacità richiesti”. Vincenzo passa al contrattacco e ristabilisce la parità con un’azione vincente: “Se la colf che aiuta tua moglie nelle fatiche domestiche non ti soddisfa professionalmente, non hai forse il diritto di interrompere il rapporto?”.

Il match prosegue a viso aperto fino a che un signore distinto vuole dire la sua. Con toni pacati ma fermi spiega ai nostri discettanti pendolari che il CATUC non è né la CATholic University of Cameroon - come google potrebbe far supporre ad un utente distratto - né l’ultimo SUV di una nota casa automobilistica giapponese. L’ancora poco noto CATUC altro non è che l’acronimo di “Contratto a tutele crescenti”, figlio del padre di tutte le riforme del lavoro, il più celebre “Jobs Act” (D.lgs. n. 23 del 04/03/2015).

Ecco che arriva il triplice fischio a chiudere la partita tra Gianni e Vincenzo. Con questa nuova normativa, infatti, il reintegro spetta solo per licenziamenti discriminatori, nulli, intimati in forma orale o quando c’è insussistenza del fatto materiale: al di fuori di questi casi, il lavoratore potrà contare esclusivamente su un’indennità, con buona pace della tempesta di neve e della colf incapace.
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