Malattia e comunicazione cambio di reperibilità

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Malattia e comunicazione cambio di reperibilità

Sarà il lavoratore in malattia (pubblico o privato) a comunicare da oggi telematicamente all’INPS il cambio di reperibilità per permettere la visita medica di controllo domiciliare.

Questo è quanto emerge dalla circolare dell’Istituto n. 106 del 23 settembre 2020 la quale evidenzia che, comunque, rimangono tuttavia ancora valide - nei casi di indisponibilità del servizio telematico - le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center).

Il medico curante non avrà, invece, la possibilità di richiamare il certificato telematico ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità riportato: il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato entro termini temporali ben precisi, ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

Obblighi nei confronti dei datori

Si sottolinea, tuttavia, che la comunicazione telematica non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.

Chiarisce, infatti, l’INPS che, per i lavoratori privati, rimane l’onere di effettuare le comunicazioni di variazione sempre prima di effettuare spostamenti di reperibilità, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Sanzioni

A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 5, comma 14, D.L. n. 463/1983, convertito dalla Legge n. 638/1983, qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1988 n. 78, ha ritenuto necessaria una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

Pubblica Amministrazione

Per quanto concerne la Pubblica Amministrazione, si conferma che l’ARAN, con i suoi Orientamenti applicativi RAL 565 e 566 (Regioni ed Autonomie Locali) ha confermato l’applicazione delle succitate sanzioni all’assenza a visita di controllo da parte del lavoratore.

L’INPS ha, invece, chiarito che il nuovo servizio telematico di cui alla circolare 106/2020 non deve essere utilizzato dai lavoratori pubblici per comunicare il solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi.

In tali fattispecie, infatti, non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che rimane invece confermato.

Correttezza delle informazioni

Con l’occasione, l’Istituto ha evidenziato anche la necessità che l’indirizzo per la VMC sia comunicato correttamente e vengano altresì fornite tutte le informazioni utili per consentire al medico di controllo di reperire l’abitazione.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 16 settembre 2020 - Visite mediche per valutare le condizioni dei lavoratori e privacy – Schiavone

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