Manager sospeso? Stop a misura cautelare, pericolo di recidiva non attuale

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Manager sospeso? Stop a misura cautelare, pericolo di recidiva non attuale

Il manager è stato sospeso dal suo rapporto di lavoro con la società illecitamente agevolata nello svolgimento della gara? La circostanza è di sicuro rilievo ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione dei reati di turbativa d'asta e corruzione: no all'applicazione della misura cautelare.

Con sentenza n. 44003 del 18 novembre 2022, la Suprema corte ha accolto il ricorso promosso dal manager nonché dipendente di una Srl, oppostosi alla misura cautelare disposta nei suoi confronti nell'ambito di un procedimento penale in cui lo stesso era indagato per i reati di concorso in turbativa d'asta e corruzione.

L'uomo si era rivolto agli Ermellini per impugnare la decisione del Tribunale del riesame, deducendo, con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva nel reato.

Secondo la sua difesa, i giudici di merito avevano omesso di valutare tutti gli argomenti posti in rilievo, compresa la circostanza che l'indagato era stato sospeso dal lavoro con una missiva inoltratagli della società, con conseguente venir meno dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione.

Misure cautelari solo con pericolo di reiterazione concreto e attuale

Doglianza, questa, ritenuta fondata dagli Ermellini dopo aver richiamato, in tema di misure cautelari personali, i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.

Il pericolo di reiterazione del reato - ha rammentato la Corte - deve essere non solo concreto, fondato cioè su elementi reali e non ipotetici, ma anche attuale.

Deve poter formularsi, ossia, una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni professionali, lavorative e di vita.

Si tratta di una valutazione prognostica che non richiede affatto la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, ma impone "una verifica puntualmente incentrata sulla probabilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale".

Occorre verificare, quindi, la presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

Nella specie, l'ordinanza impugnata non aveva fatto buon governo di tali assunti, in quanto il Tribunale aveva basato il suo vaglio delibativo su considerazioni di tipo meramente congetturale.

Pur dando conto dello stato di incensuratezza dell'indagato, infatti, l'organo giudicante si era limitato a richiamare gli esiti delle attività d'indagine, attraverso il riferimento alla presenza di non meglio precisati contatti collusivi che lo stesso aveva asseritamente maturato nel settore degli appalti pubblici quale dipendente di una società multinazionale, senza specificare le ragioni per le quali sarebbe stata in concreto ravvisabile la probabilità di reiterazione delle condotte contestate nell'imputazione provvisoria.

Il tutto, nonostante il rilievo oggettivamente attribuibile alla deduzione difensiva incentrata sull'intervenuto mutamento della situazione personale dell'indagato, a seguito della sospensione del suo rapporto di lavoro subordinato con la Srl che, secondo il tema d'accusa, sarebbe stata illecitamente agevolata nello svolgimento della gara di rilevanza comunitaria asseritamente alterata.

Per questi motivi, la Cassazione ha disposto l'annullamento, senza rinvio, della decisione impugnata.

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