Mancato esercizio dell’attività, sì alla detrazione dell’Iva se già non recuperata

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Mancato esercizio dell’attività, sì alla detrazione dell’Iva se già non recuperata

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 584/2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito al diritto al rimborso dell’Iva in caso di mancato esercizio dell’attività.

Il caso oggetto dell’interpello è quello presentato da una Srl, che voleva intraprendere una attività alberghiera e per tale motivo ha sottoscritto un contratto di locazione di un fabbricato ad uso albergo, la cui efficacia era subordinata all'esecuzione di lavori di ristrutturazione da parte del locatore, entro un certo termine.

Dopo due anni dalla stipula, il contratto con la società proprietaria dell’immobile è risolto, a seguito del mancato rispetto del termine di consegna dell'immobile da parte della società proprietaria.

La società, non avendo potuto avviare l'attività alberghiera presso l'immobile oggetto del contratto di locazione, sta valutando l'intenzione di procedere alla sua liquidazione.

A tal fine, chiede all’Amministrazione finanziaria se, pur in assenza di operazioni attive, possa ottenere il rimborso dell’Iva a credito per effetto della cessazione di attività, posto di non trovarsi nella condizione di società di comodo.

Direttiva Iva, recupero dell’imposta anche senza avvio dell’attività economica

Nella risposta 584 del 14 settembre, l’Agenzia richiama la Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo la quale “è l'acquisto di beni o di servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l'applicazione del sistema dell'IVA e, quindi, del sistema della detrazione”.

Analogamente, secondo la giurisprudenza UE (ordinanza 18 maggio 2021, causa C-248/20), l’impiego dei beni e dei servizi (reale o previsto) determina solo l’entità della detrazione, ma non incide sulla nascita del relativo diritto.

Infatti, il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata, cosicché non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell'ambito di operazioni soggette ad imposta.

Ne deriva che “ogni interpretazione diversa della direttiva IVA sarebbe contraria al principio di neutralità dell'IVA per quanto riguarda l'onere fiscale dell'impresa”.

Agenzia; sì alla detrazione senza dover attendere l’effettivo utilizzo del bene/servizio

L’Agenzia delle Entrate evidenzia come anche la giurisprudenza e le disposizioni nazionali riconoscano come il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorga nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Tale diritto alla detrazione, inoltre, sorge e può essere esercitato "...fin dal momento dell'acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)".

Ciò significa che il contribuente non deve attendere l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione.
Naturalmente, deve trattarsi di una destinazione avvalorata oggettivamente dalla natura dei beni e dei servizi acquisiti rispetto all'attività concretamente esercitata dal contribuente.

Dunque, l’unica condizione da accertare è quella dell’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa.

Alla luce di ciò, la posizione dell’Agenzia delle Entrate, relativamente al caso prospettato, è quella di riconoscere, in linea di principio, il diritto al rimborso dell'eccedenza dell'Iva assolta ed effettivamente dovuta sugli acquisti propedeutici all'avvio dell'attività alberghiera. Ciò, nel presupposto dell'effettiva connessione dei predetti acquisti con l'espletamento della progettata attività e delle conseguenti operazioni attive imponibili o che, comunque, conferiscono il diritto alla detrazione.

Tuttavia, il diritto al rimborso dell'imposta versata in sede di rivalsa deve essere escluso qualora il contribuente ne abbia ottenuto già la restituzione dalla controparte, anche per effetto dell'escussione della garanzia bancaria rilasciata da parte del locatore, come avvenuto nel caso di specie.

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