Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 30 aprile 2025 (con Podcast)
Pubblicato il 15 aprile 2025
In questo articolo:
- Agenzie di viaggio e esercenti di commercio al minuto
- Regime transfrontaliero di franchigia: comunicazione
- Modello IVA/TR
- Riammissione alla Rottamazione-quater per chi è decaduto entro il 31 dicembre 2024
- Concordato preventivo biennale 2024-2025: versamento della seconda rata
- Presentazione della Dichiarazione IVA 2025
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E’ tempo di focalizzarsi su un aspetto cruciale per tutti i professionisti, imprenditori e sostituti d’imposta: le scadenze fiscali imminenti. Tra il 16 e il 30 aprile 2025, si concentrano diverse deadline importanti che richiedono attenzione.
SI inizia il 16 aprile 2025 con l’usuale scadenza per i sostituti d’imposta: è il momento di versare le ritenute alla fonte IRPEF. Questo obbligo riguarda le ritenute effettuate nel marzo 2025 sui redditi derivanti, tra l’altro, da lavoro dipendente, pensioni, redditi assimilati e lavoro autonomo.
Agenzie di viaggio e esercenti di commercio al minuto
Il 22 aprile 2025 è una data importante per agenzie di viaggio e esercenti di commercio al minuto che hanno effettuato operazioni in contanti legate al turismo durante l'anno 2024.
Infatti è il momento di prepararsi a comunicare i dettagli di queste transazioni. La normativa riguarda specificatamente le vendite realizzate a cittadini non italiani e non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, che vivono fuori dall'Italia, con importi che vanno da 1.000 a meno di 15.000 euro.
La comunicazione di questi dati deve avvenire tramite modalità telematica, una sola volta all'anno, e ci sono delle scadenze specifiche a seconda del metodo di liquidazione dell'IVA:
- se mensile, il termine è il 10 aprile;
- per chi invece segue una liquidazione trimestrale, la scadenza ordinaria sarebbe il 20 aprile, ma quest'anno si sposta al 22 aprile, a causa della coincidenza con festività pasquali.
Va utilizzato il quadro TU e il frontespizio del modello polivalente per la trasmissione dei dati.
Regime transfrontaliero di franchigia: comunicazione
Il 30 aprile 2025 segna una scadenza rilevante per le aziende italiane che operano oltre confine. Se l’attività è stabilita in Italia ma viene applicato il regime transfrontaliero di franchigia in altri Stati membri dell'Unione Europea, è il momento di effettuare a una comunicazione importante.
Ossia trasmettere all'Agenzia delle Entrate il valore totale delle vendite e dei servizi che sono stati forniti sia in Italia che in ogni altro Stato membro, inclusi quelli che non sono esenti da questo regime.
La comunicazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, quindi il prossimo appuntamento è appunto il 30 aprile 2025. L’operazione deve essere svolta esclusivamente per via telematica, sia direttamente dal contribuente sia tramite un intermediario autorizzato.
Dal 1° gennaio 2025, le micro e piccole imprese italiane hanno a disposizione un nuovo strumento per facilitare le loro operazioni commerciali all'interno dell'Unione Europea: il regime di franchigia transfrontaliero. L'obiettivo di questo regime è semplificare gli adempimenti IVA per le imprese di dimensioni ridotte che effettuano vendite e prestazioni di servizi oltre i confini nazionali.
Il cuore di questa riforma è la possibilità per queste imprese di non applicare l'IVA sulle cessioni di beni e sui servizi erogati in altri Stati membri dell'UE, a condizione che anche questi Stati adottino lo stesso regime e che l'impresa rispetti certi requisiti dimensionali.
In pratica, il regime di franchigia transfrontaliero estende i benefici già esistenti per le operazioni interne a quelli transfrontalieri, consentendo così un significativo alleggerimento fiscale e burocratico per le piccole realtà imprenditoriali che operano a livello europeo.
Con provvedimento del 28 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Modello IVA/TR
Chi ha maturato un credito IVA superiore a 2.582,28 euro nel primo trimestre del 2025 e desidera chiederne il rimborso oppure usarlo per compensare altri debiti fiscali, deve ricordarsi di inviare il modello Iva/TR entro il 30 aprile 2025.
Questa procedura è obbligatoria per poter utilizzare correttamente il credito IVA. In alcune situazioni specifiche, è anche necessario ottenere il visto di conformità o la firma del revisore legale per procedere.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il 21 marzo 2025 il modulo da utilizzare, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche relative. Conviene quindi utilizzare la versione più recente per non incorrere in errori.
Riammissione alla Rottamazione-quater per chi è decaduto entro il 31 dicembre 2024
I contribuenti che, entro la fine del 2024, hanno perso i benefici della "Rottamazione-quater" a causa del mancato, parziale o ritardato pagamento delle rate previste, hanno ora un'opportunità per rientrare nel piano agevolato.
È possibile fare richiesta di riammissione per le cartelle esattoriali o gli avvisi che erano già inclusi nella “Rottamazione-quater”, a patto che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- non è stata pagata una o più rate previste entro il 31 dicembre 2024, oppure non è stato fatto alcun versamento;
- il pagamento è avvenuto in ritardo (cioè oltre i 5 giorni di tolleranza) o è stato inferiore all’importo dovuto, anche solo per una rata in scadenza entro quella data.
ATTENZIONE: non possono chiedere la riammissione i contribuenti che hanno rispettato tutte le scadenze fino al 31 dicembre 2024. In questo caso, bisogna semplicemente continuare a seguire il piano di pagamento già comunicato, per mantenere i vantaggi della definizione agevolata.
Per poter rientrare nel piano agevolato della Definizione, è obbligatorio inviare la richiesta entro il 30 aprile 2025. La procedura va effettuata solo online, attraverso il sito web dell’Agenzia.
All’interno del modulo, bisogna specificare:
- quali debiti si vogliono includere nella riammissione, tra quelli ammessi dalla normativa;
- se si intende pagare in un’unica soluzione o a rate.
Le opzioni per il pagamento sono due:
- rata unica da versare entro il 31 luglio 2025;
- fino a un massimo di 10 rate uguali.
In caso di rateizzazione le scadenze sono:
- 31 luglio e 30 novembre 2025;
- 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
È importante sapere che sugli importi rateizzati verranno calcolati interessi al 2% annuo, a partire dal 1° novembre 2023.
Concordato preventivo biennale 2024-2025: versamento della seconda rata
I contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e hanno aderito al Concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025 – previsto dall’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modifiche nella legge del 7 ottobre 2024, n. 143 – devono ricordarsi di versare la seconda rata dell’imposta sostitutiva.
Questa rata riguarda non solo l’imposta sui redditi, ma anche le relative addizionali e l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Il pagamento rateale può essere suddiviso fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, sulle quali si applicano interessi al tasso legale a partire dalla seconda rata.
Il versamento va effettuato con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 4074 – per le persone fisiche: imposta sostitutiva e addizionali;
- 4075 – per i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società): imposta sostitutiva e addizionali;
- 4076 – per l’IRAP relativa al concordato.
Se si opta per il pagamento rateale, gli interessi vanno indicati separatamente, usando i codici già esistenti:
- 1668 – per gli interessi legati ai codici 4074 e 4075;
- 3805 – per gli interessi associati al codice 4076.
Presentazione della Dichiarazione IVA 2025
Attenzione a tutti i titolari di partita IVA! Il termine ultimo per presentare la Dichiarazione IVA 2025, relativa all'anno d'imposta 2024, è fissato al 30 aprile 2025.
Sono tenuti alla presentazione tutti i soggetti passivi d'imposta che, nel corso del 2024, hanno esercitato attività rilevanti ai fini IVA, inclusi:
- Imprese individuali,
- Società,
- Liberi professionisti,
- Enti non commerciali con attività commerciale.
Alcuni contribuenti, come coloro che hanno realizzato solo operazioni esenti o che si avvalgono di regimi agevolati, potrebbero essere esonerati.
La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, scegliendo tra le seguenti opzioni:
- direttamente dal contribuente tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite un intermediario abilitato;
- dalle società appartenenti allo stesso gruppo, se applicabile.
Se la dichiarazione non viene presentata entro il 30 aprile 2025, è possibile inviarla entro i successivi 90 giorni (fino al 29 luglio 2025) come dichiarazione tardiva, con una sanzione ridotta di 25 euro.
Oltre tale data, la dichiarazione sarà considerata omessa, con sanzioni più severe.
NOTA BENE: Quest'anno, è stata introdotta la nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° aprile 2025.
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