Messa alla prova: non va menzionata nel casellario giudiziale

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Messa alla prova: non va menzionata nel casellario giudiziale

Corte costituzionale: no alla menzione dei provvedimenti sulla messa alla prova nei certificati penali del casellario giudiziale.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità delle norme sul casellario giudiziale nella parte in cui prevedono che i provvedimenti sulla messa alla prova siano menzionati nei certificati penali richiesti dalla persona interessata.

Con sentenza n. 231 del 7 dicembre 2018, in particolare, sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli 24, comma 1, e 25, comma 1, del DRR n. 313/2002 (Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) “nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen”.

I rilievi di costituzionalità erano stati sollevati in relazione agli articoli 3 e 27, comma terzo, della Costituzione.

Consulta: ostacoli a reinserimento sociale e finalità rieducativa

Secondo la Corte costituzionale, la menzione nel certificato non solo ostacola il pieno reinserimento sociale, ma finisce anche per contraddire la ragion d’essere della dichiarazione di estinzione del reato con cui si chiude il processo se la prova è positiva, che è l’esclusione di qualunque effetto pregiudizievole, anche in termini di reputazione, a carico dell’imputato.

La menzione suddetta apparirebbe così del tutto "disfunzionale" rispetto alla finalità rieducativa propria dell’istituto e dell’intero sistema sanzionatorio penale.

Senza contare che riportare nei certificati del casellario i provvedimenti sulla messa alla prova pone in essere un trattamento, per chi ne beneficia, deteriore rispetto a chi, in altri procedimenti, come nel caso del patteggiamento o di decreto penale di condanna, beneficia della non menzione nei certificati richiesti dai privati.

Ravvisato, per finite, un ulteriore profilo di irragionevolezza, rappresentato dal fatto che, mentre, per la generalità dei casi, esiste la possibilità di beneficiare della non menzione della condanna nei certificati qualora si sia ottenuta la riabilitazione, nel caso dei provvedimenti relativi alla messa alla prova la riabilitazione è per definizione esclusa, non trattandosi di condanne.

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