Minimi ex DL 98/2011. Debutto

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Il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui alla Legge n. 244 del 2007, è riformato dal Dl 98/2011 e concentrato in funzione del doppio obiettivo di: 

- favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il lavoro e
- favorire la costituzione di nuove imprese.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2012, il regime si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:

a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 (per determinare l’inizio di una nuova attività occorre considerarne l’esercizio effettivo, pertanto non è sufficiente aprire la partita Iva ma conta, piuttosto, l’acquisto di beni strumentali o destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi).

L’utilità maggiore del nuovo regime fiscale è rappresentato dal livello di tassazione particolarmente basso: è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5%, anziché del 20% come per l’ex regime (1)*.

Inoltre, considerata l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, i ricavi e i compensi percepiti dai “nuovi minimi” non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

Ulteriori benefici sono rappresentati dall’esonero dall’obbligo di: liquidazione e versamento dell’Iva; presentazione della comunicazione annuale e della dichiarazione Iva; tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Dpr n. 633/1972 e dal Dpr n. 600/1973; versamento e dichiarazione Irap; comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, poiché non sono soggetti agli studi né ai parametri; comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro) comunicazione delle operazioni effettuate con operatori “black list”.

Il beneficio è, tuttavia, riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia, nei tre anni precedenti l'inizio dell’attività, già esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare (il computo parte dalla data in cui si intende accedere alla disciplina agevolata, non dal periodo d’imposta);

b)
l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (requisito, questo, fissato in chiave antielusiva);

ATTENZIONE: le forme di lavoro precario come contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato, non precludono l’accesso al regime, considerata la loro marginalità economica e sociale, che però sussiste se il lavoro precario è svolto per un periodo di tempo che non supera la metà del triennio precedente l’inizio dell’attività;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

La circolare di prassi agenziale n. 17/E del 30 maggio 2012, chiarisce la disciplina di vantaggio.

ESCLUSI.

Il contribuente che intende avviare l’attività nel medesimo ambito professionale, rivolgendosi al medesimo mercato di riferimento, non accede al regime di vantaggio, a meno di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Non impedisce, al contrario, l’aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, poiché costituiscono redditi diversi, pertanto non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa. Se il contribuente prosegue attività svolte in precedenza da altri, il cessionario può applicare il regime di vantaggio solo se nell’anno che anticipa quello del riconoscimento del beneficio il cedente aveva conseguito ricavi non superiori a 30mila euro.

DURATA.

Il nuovo regime di vantaggio si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. Per i contribuenti che, allo scadere del quinquennio, hanno più di 35 anni di età, la possibilità di avvalersi della disciplina di vantaggio è altrimenti esclusa.

MODALITA’.

I contribuenti che iniziano un’attività dal 1° gennaio 2012, in presenza dei requisiti di Legge, devono barrare l’apposita casella del modello AA9/11 di dichiarazione di inizio attività.

E’ in regola chi, presentata la dichiarazione prima che venisse approvato il modello con la casella ad hoc per i “nuovi minimi”, ha barrato la casella relativa ai “vecchi minimi”.

Diversamente, i contribuenti che hanno aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall’emanazione della circolare.

Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e vuole passare, dal 1° gennaio 2012, al nuovo regime fiscale di vantaggio, non è tenuto ad alcuna comunicazione se fino al 31 dicembre 2011 ha applicato il regime dei minimi.

Chi, invece, applicava il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, dovrà comunicare l’opzione per il regime dei “nuovi minimi” attraverso il quadro VO da allegare al modello Unico 2013.

Infine, chi accede ai “nuovi minimi” e fino al 31 dicembre 2011 applicava il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (“forfettino”), con la dichiarazione di variazione dati, deve comunicare la revoca del vecchio regime e, nel contempo, può comunicare l’adesione alla disciplina di vantaggio.

Si può anche abbandonare il nuovo regime, scegliendo al suo posto la determinazione delle imposte sul reddito e dell’Iva nei modi ordinari tramite comportamento concludente e successiva comunicazione nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva. Stesso comportamento vale in caso di inizio attività, quando non si intende fruire del nuovo regime.

ATTENZIONE: il vecchio regime dei minimi consentiva il ripensamento; il regime deciso dal Dl n. 98 del 2011, una volta esercitata la scelta sulla nuova disciplina fiscale di vantaggio, non consente di tornare indietro.

COMPUTO. Il reddito d’impresa e di lavoro autonomo dei “nuovi minimi” va calcolato realizzando la differenza tra ricavi/compensi incassati e spese sostenute nell’anno d’imposta, secondo il “principio di cassa”, conteggiando le eventuali plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione, e deducendo i contributi previdenziali e assistenziali.

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(1)* I codici tributo da indicare nell’F24 per effettuare i relativi versamenti sono stati istituiti con la risoluzione n. 52/E del 25 maggio.
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