Moda: arriva la certificazione unica di conformità delle filiere
Pubblicato il 10 ottobre 2025
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Prosegue al Senato l’iter del disegno di legge annuale dedicato alle piccole e medie imprese (Atto Senato n. 1484).
Il DDL S.1484, inizialmente abbinato ai DDL S.37 e S.565, è stato assegnato alla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare per l’esame in sede referente. Nel corso della seduta del 23 luglio 2025, la Commissione ha adottato il testo come base di discussione.
Durante l’esame in Commissione sono stati approvati numerosi emendamenti che hanno contribuito a integrare e modificare il testo originario.
Tra le novità di maggiore rilievo figura l’introduzione di un nuovo regime di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda.
Moda, certificazione unica di conformità delle filiere: finalità
Il nuovo Capo VI del disegno di legge sulle PMI (DDL S. 1484) introduce un sistema organico di certificazione unica di conformità destinato alle filiere produttive della moda, con l’obiettivo di promuovere una crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura.
La finalità principale è duplice:
- da un lato, assicurare la piena tracciabilità dei processi produttivi lungo l’intera catena di fornitura;
- dall’altro, prevenire le violazioni in materia di lavoro, sicurezza, fiscalità e tutela previdenziale.
Il nuovo regime si applica a tutte le componenti della filiera: società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera, secondo le definizioni specificate nel capo introdotto.
Definizioni e ambito di applicazione
Ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione, il legislatore definisce con precisione i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche operative:
Filiera della moda: comprende la società capofila e le imprese connesse da rapporti contrattuali o subcontrattuali finalizzati alla produzione di beni o servizi nel settore moda. Sono ricomprese tutte le fasi della progettazione, campionatura, produzione e trasformazione nei comparti del tessile, abbigliamento, pelletteria e calzatura, inclusi gli accessori.
Società capofila: è l’impresa a capo della filiera, anche concessionaria di marchio in licenza, avente sede legale o produttiva in Italia. Essa coordina le imprese di filiera cui affida:
-
- la produzione di beni finiti destinati alla vendita;
- le lavorazioni su prodotti finiti destinati alla vendita o lavorazioni intermedie;
- la realizzazione di campionature per collezioni.
Impresa di filiera: è l’azienda con sede o unità produttiva in Italia che partecipa alle fasi della produzione e trasformazione di beni e prodotti rientranti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero, della pelletteria in forza di contratti di appalto, subappalto, fornitura o subfornitura con la società capofila.
Sono escluse:
- le imprese che si limitano alla lavorazione o fornitura di materie prime (tessuti, pellami, filati);
- quelle che forniscono accessori standard (a catalogo) privi di elementi di personalizzazione.
Subfornitore di filiera: è l’impresa che presenta i requisiti di un’impresa di filiera, ma opera in regime di subfornitura rispetto a un’altra impresa della catena produttiva.
Obblighi e responsabilità delle società capofila e delle imprese di filiera
Il nuovo regime introduce un articolato sistema di obblighi documentali, organizzativi e contrattuali, finalizzato a garantire la legalità e la trasparenza nei rapporti di filiera.
a) Adempimenti delle società capofila
Le società capofila devono che acquistano beni o servizi da fornitori di filiera devono:
- tenere e aggiornare con cadenza almeno semestrale un’anagrafica dei propri fornitori di filiera;
- adottare linee guida per la qualificazione, selezione e monitoraggio dei fornitori, elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative e approvate dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit);
- inserire nei contratti con le imprese di filiera clausole che impongano il rispetto delle norme giuslavoristiche, fiscali, previdenziali e di sicurezza del lavoro, nonché l’applicazione del contratto collettivo nazionale applicabile al settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- all'atto della conclusione del primo contratto con l'impresa di filiera, acquisire e verificare la documentazione aggiornata dell’impresa di filiera, tra cui:
- iscrizione al Registro delle Imprese e visura camerale;
- autocertificazione di idoneità tecnico-professionale (art. 26, d.lgs. 81/2008);
- DURC e documento di regolarità fiscale;
- altra documentazione utile alla verifica del rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza.
- richiedere l’aggiornamento di tale documentazione periodicamente, in base alle scadenze di legge o, in mancanza, ogni due anni.
Inoltre, le società capofila sono tenute ad adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, volto anche a prevenire i reati di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) e di riciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter c.p.).
b) Tutela contrattuale dei subfornitori
Le imprese di filiera, a loro volta, devono rispettare una serie di tutele contrattuali minime nei confronti dei propri subfornitori, tra cui:
- stipula di un contratto scritto che contenga tutti gli elementi essenziali, incluso il prezzo o il corrispettivo;
- definizione chiara degli adempimenti contrattuali, con previsione della risoluzione per inadempimento;
- previsione delle misure correttive per il ripristino della legalità in caso di irregolarità o ritardi nell’esecuzione;
- obbligo di inserire nei contratti una clausola che imponga l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento per i settori dell’industria e dell’artigianato della moda, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ferma la possibilità di applicare accordi sindacali aziendali che prevedano trattamenti — anche di natura economica — complessivamente non peggiorativi rispetto a quelli stabiliti nei contratti collettivi di settore. Tale obbligo si estende anche alle imprese terziste che, a loro volta, affidino a terzi la lavorazione, in tutto o in parte, dei prodotti del committente principale.
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