Nei procedimenti in camera di consiglio niente rinvio per l'astensione dell'avvocato

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Per la Cassazione – sentenza n. 18613 del 17 maggio 2010 – in caso di procedimento celebrato in camera di consiglio, l’adesione del difensore all’astensione proclamata dalle Camere penali non costituisce un legittimo impedimento giustificativo del rinvio dell'udienza.

Detta astensione – spiega la Corte di legittimità - “non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'articolo 40 della Costituzione trattandosi invece di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e cioè nel diritto di azione e di difesa di cui all'articolo 25 della Costituzione e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo”.

Sulla base di tale assunto, i giudici della Seconda sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui l'organo giudiziario di merito, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, aveva respinto la richiesta di rinvio del difensore per adesione all’astensione delle udienze.
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