Nel procedimento di esecuzione ipotecaria il consumatore deve poter opporre l’abusività delle clausole

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La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 14 marzo 2013, pronunciata relativamente alla causa C-415/11, si è occupata di una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione della Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La domanda era stata presentata nel contesto di una controversia che opponeva le parti in merito alla validità di talune clausole di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria.

Secondo i giudici europei, in particolare, la Direttiva citata deve essere interpretata nel senso che è da ritenere contraria alla normativa comunitaria una normativa di uno Stato membro la quale “non prevede, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo”, e contestualmente, non consente al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, l’emanazione di provvedimenti provvisori, quali, in particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo.
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