Nel processo tributario applicazione limitata del litisconsorzio improprio

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La corte di Cassazione, con la sentenza n. 10578 del 30 aprile 2010, è intervenuta in merito ad un ricorso collettivo e cumulativo avanzato da alcuni professionisti contro il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria verso le istanze con cui i ricorrenti chiedevano il rimborso Irap per differenti periodi di imposta.

La Cassazione chiarisce che nel processo tributario è illegittimo il cumulo delle cause che hanno tra loro un rapporto di mera affinità derivante dalla comunanza, tra l’altro parziale, di una o più questioni. 

I giudici spiegano che è ammissibile, nel processo tributario, un ricorso al tempo stesso collettivo (proposto da più contribuenti) e cumulativo (nei confronti di più atti impugnabili) solo se intercorrono, tra le cause, questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma consistano in un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti, necessitando lo specifico e concreto nesso tra atto e/o oggetto del ricorso e la contestazione.

Le parole della Corte: “difettavano ... i presupposti richiesti ostandovi la concreta diversità delle situazioni di fatto e di diritto in cui versavano i numerosi ricorrenti, ben diciassette, i quali non solo svolgevano ... professioni ed attività diverse, con un’organizzazione lavorativa, volta per volta diversa, che comportava indagini di fatto differenti in relazione al diverso articolarsi delle vicende concrete, ma avevano presentato le diverse istanze di rimborso separatamente, in date diverse, con riferimento ad anni di imposta differenti, e soprattutto con riferimento a silenzi-rifiuti maturatisi in momenti e con modalità storicamente diversi in ordine a situazioni simili”.
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