Nessuna esimente per le accuse al collega

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Con sentenza n. 24003 del 23 giugno 2010, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un avvocato di Pordenone che, condannato per ingiuria e diffamazione nei confronti di un collega per aver inviato a quest'ultimo un telegramma di accuse per negligente comportamento, lamentava la mancata applicazione, ai sensi dell'articolo 598 del Codice penale, dell'esimente ivi considerato relativo alla non punibilità per le "offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative". Secondo l'avvocato, infatti, la corrispondenza col collega era da considerare come prodromica ad un procedimento in senso stretto.

Secondo i giudici della Quinta sezione penale, in particolare, l'esimente in esame non poteva essere applicata dinanzi al Consiglio dell’Ordine e ciò in quanto “nel successivo giudizio disciplinare a carico di altri l'autore dello stesso esposto non è parte”. L'art 598 – continua la Corte - “incanala l'esercizio dei diritto in limiti specifici connessi alla destinazione dell'atto orale o scritto per se stesso al giudice a ad un organo amministrativo di controllo del corretto comportamento altrui, sia sotto il profilo oggettivo (pendenza alla controversia da decidere); sia quello soggettivo (posizione di parte nel procedimento), cioè in rapporto all'esercizio attuale del diritto al contraddittorio di una parte nel procedimento”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Le accuse alla collega sono diffamazione – A. Gal.

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