Niente cessione di ramo d’azienda senza autonomia funzionale

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Niente cessione di ramo d’azienda senza autonomia funzionale

La cessione di ramo d’azienda è configurabile nel caso in cui venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti come un’entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni e servizi.

Trasferimento di ramo d’azienda, nozione e configurabilità

Tale nozione giuridica di trasferimento di ramo d’azienda è coerente con la disciplina dettata, in materia, dall’Unione europea, secondo la quale si considera trasferimento la cessione di un’entità economica che conservi la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, essenziale o accessoria.

Nozione, questa, che non è mutata dalla novella dell’art. 2112 c.c. introdotta ad opera dell’art. 32 del D. Lgs. n. 276/2003: per ramo d’azienda deve intendersi ogni entità economica organizzata che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, sul presupposto di una preesistenza.

Autonomia funzionale preesistente: elemento costitutivo della cessione

Anche nel testo modificato da tale ultimo Decreto, infatti, l’autonomia funzionale del ramo d'azienda rappresenta l'elemento costitutivo della cessione.

Si tratta della capacità del ramo medesimo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi di svolgere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione.

E’ preclusa, in tale contesto, l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsone di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonomia e obiettiva funzionalità.

Mancata cessione dei programmi utilizzati dai dipendenti trasferiti: autonomia funzionale esclusa

Sono i principi richiamati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 18948 del 5 luglio 2021, a conferma della statuizione con cui i giudici di merito avevano escluso - rispetto alla vicenda loro sottoposta in cui era in contestazione un trasferimento di ramo d’azienda - l’operatività dell’art. 2112 c.c., nella sua formulazione successiva al 2003, per la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo.

Nel caso esaminato, ossia, era emerso che il ramo ceduto non poteva considerarsi dotato di autonomia funzionale e il legame funzionale medesimo non poteva derivare solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento.

In definitiva, gli Ermellini hanno sottolineato come un ramo d’azienda non sia suscettibile di cessione in assenza della preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, qualora, ossia, sia stata creata ad hoc una struttura produttiva in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio.

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