Niente condanna per riciclaggio senza la configurabilità, anche generica, del reato presupposto

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 7795 del 19 febbraio 2014 - la generica accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro non è di per sé sufficiente perché possa dirsi integrato il reato di riciclaggio. Ed infatti, ciò che va prioritariamente valutato è la configurabilità, anche generica, del delitto presupposto, indispensabile ai fini della materialità del reato di riciclaggio.

E' quanto evidenziato dalla Suprema corte con riferimento alla vicenda di un commercialista accusato di aver creato società estere di comodo per ripulire del denaro di provenienza illecita; il professionista, in particolare, è stato definitivamente prosciolto in considerazione della mancata dimostrazione dell'esistenza del reato presupposto e della piena consapevolezza dell'origine delittuosa del denaro medesimo.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Fondi neri, un salvagente al manager - Ferrara
  • Il Sole24Ore - Norme e Tributi, p. 25 - Società schermo a prova diabolica – Galimberti

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