Niente consumo di gruppo se l'acquisto non avviene, fin dall'inizio, anche per conto degli altri

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La Cassazione, con sentenza n. 24432 del 28 giugno 2010, ha respinto i ricorsi avanzati da due uomini avverso la decisione con cui il Gup del Tribunale di Roma, prima, e la Corte d'appello, poi, li aveva condannati per concorso in cessione di droga e violenza sessuale nei confronti di tre ragazze minorenni. Le difese dei due imputati lamentavano che i giudici di merito avessero negato la sussistenza del consumo di gruppo senza considerare lo stato di tossicodipendenza e la consapevolezza degli altri soggetti che avevano partecipato all'incontro. 

La Corte di legittimità ha così spiegato che perchè possa configurarsi un “consumo di gruppo”, “l'acquisto e la detenzione destinata all'uso personale deve avvenire fin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l'identità e la manifesta volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, verificandosi così una situazione di codetenzione e non di cessione”. Per contro – continuano i giudici della Sesta sezione penale - nei casi, come quello di specie, in cui gli agenti utilizzano la sostanza stupefacente da loro procurata o già in loro possesso “per iniziare all'uso di essa non consumatori nei quali manca lo scopo che caratterizza la detenzione come codetenzione”, sicchè questi si trovano in rapporto di estraneità e diversità rispetto a coloro cui forniscono la droga e la loro condotta si caratterizza come "cessione”, non si ha omogeneità teleologica della condotta e, pertanto, il consumo di gruppo non si verifica.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 - Attenuante vietata se c'è spaccio

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