Niente dietrofront sull'accesso ai nomi dei genitori naturali

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La richiesta di conoscere l’identità dei genitori biologici da parte di una ragazza adottata, nella quale si era manifestato un disturbo psicologico non superabile esclusivamente con una terapia farmacologica, trova consenso nella Corte d’appello, che ha autorizzato ad accedere ai documenti necessari per conoscere le proprie origini, con la motivazione che le esigenze di salute della richiedente legittimano l’autorità giudiziaria a consentire l’accesso. Viene così sostenuto il diritto alla salute garantito dalla Costituzione. Il procuratore generale ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il provvedimento si pone in aperto contrasto con la legge n. 184 del 1983 che all’articolo 28 vieta espressamente di accedere alla generalità della madre che chiede di non essere nominata proprio per “privilegiare la nascita in una struttura adeguata e sicura e dunque la stessa possibilità di vita”. La Cassazione con la sentenza 10808/ 2008 respinge il ricorso della procura generale presso la Corte d'appello di Perugia, poiché il Pubblico Ministero che rilascia parere favorevole non ha diritto al ripensamento, ovvero non può impugnare il provvedimento del tribunale che lo autorizza.
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