Niente limite dei 20 incarichi: i sindaci si autovalutano

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Dal 1° gennaio 2011, secondo le definitive Norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate, i sindaci dovranno autoregolamentarsi nell’assumere incarichi. Le norme sono deontologiche, dunque vincolanti sia per l’iscritto che per l’Ordine professionale, nell’esercizio del potere disciplinare.

Dal momento che il sindaco deve dedicare allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati, nell’accettare l’incarico e periodicamente nel corso dello stesso, egli è invitato a valutare attentamente l’impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell’incarico.

Oltre alla stima della propria indipendenza, è deontologicamente necessario, dunque, che il sindaco valuti le proprie capacità di svolgere diligentemente l’incarico in relazione, ad esempio, alla dimensione ed organizzazione del proprio studio, all’ampiezza di ciascun incarico di controllo, alla dimensione della società controllata ed agli ulteriori incarichi di controllo svolti.

Per facilitare il compito le norme di comportamento, appena approvate, individuano una soglia del cumulo degli incarichi secondo il principio del “comply or explain”: superato il limite il sindaco è tenuto a predisporre una idonea documentazione che dia evidenza degli elementi considerati e delle valutazioni effettuate al fine dell’espressione del giudizio sull’adeguatezza delle sua capacità in ordine al diligente svolgimento dell’incarico.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 - Sindaci al test del 20 incarichi - Bellinazzo, Cavestri

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