Niente risarcimento se l’infedeltà non comporta “pubblico scandalo”

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In caso di separazione con addebito, è escluso il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, qualora la condotta del coniuge infedele non presenti i connotati del “pubblico scandalo”.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 755 depositata il 19 gennaio 2015, negando il risarcimento del danno non patrimoniale per responsabilità aquiliana, oltre ad addebito, a carico del coniuge infedele.

Hanno infatti stabilito i giudici di legittimità, come nel caso di specie non sia ravvisabile l’illecito civile in questione, poiché il contegno infedele del coniuge cui è stata addebitata la separazione, non assume connotati “pubblici”, ossia esterni e lesivi della dignità personale, quale diritto costituzionalmente garantito.

Risulta pertanto del tutto superfluo, a detta della Cassazione, valutare se i contegni in esame, presentino o meno un nesso eziologico con il danno sofferto dall’altro coniuge e consistente, nella fattispecie, in disturbi psichici.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 44 - Risarcimento in caso di pubblico scandalo

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