No al trasferimento dell’auto dopo la notifica del fermo

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No al trasferimento dell’auto dopo la notifica del fermo

La Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato l’inefficacia di un atto di trasferimento di autovettura che l’Agenza di riscossione aveva impugnato.

Auto ceduta alla convivente

Nel dettaglio, un uomo aveva ceduto la proprietà del veicolo alla convivente, con un passaggio avvenuto pochi giorni dopo aver ricevuto la notifica di un preavviso di fermo amministrativo sull’auto medesima.

Equitalia aveva lamentato che, con il trasferimento, il convenuto aveva recato danno alle ragioni del creditore, e ciò nella consapevolezza, da parte sua ma anche della partner, della pregiudizialità di tale negozio.

La Cassazione conferma la decisione di merito

A nulla sono valse le doglianze avanzate dal cedente e dalla donna davanti alla Corte di legittimità.

In particolare, a fronte del motivo di ricorso circa l’asserita inadeguatezza delle presunzioni poste a sostegno della decisione impugnata, riferite a presunzioni semplici e non legali, come il profilo relativo alla convivenza tra i ricorrenti, dal quale la Corte di merito aveva desunto la conoscenza da parte della donna delle vicende patrimoniali anche risalenti dell’uomo, la Suprema corte – ordinanza n. 23950 del 12 ottobre 2017 - ha evidenziato come, in realtà, i ricorrenti non avevano contestano il primo elemento noto posto a sostegno della decisione.

I due non avevano avanzato, infatti, specifica contestazione circa il fatto che essi erano al tempo dei fatti legati da un rapporto di convivenza di natura sentimentale.

Ed incontestato era stato anche l'altro dato oggettivo, ossia la quasi contestualità tra l'atto di vendita e la notifica del fermo amministrativo, da cui l'ulteriore presunzione fondata sulla massima di esperienza che "in una coppia legata da vincolo sentimentale di convivenza i soggetti della relazione comunichino reciprocamente circostanze che riguardano la vita in comune".

Deduzioni, queste, che non potevano essere superate dall’argomentazione, definita “assolutamente evanescente” secondo cui la donna non poteva essere a conoscenza di circostanze della vita personale e patrimoniale del convivente relative agli anni precedenti alla convivenza stessa.

 

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