Noleggio con conducente: doppia apertura della Consulta

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Noleggio con conducente: doppia apertura della Consulta

La Corte costituzionale si è doppiamente pronunciata, il 7 marzo 2024, sulla tematica del servizio di noleggio con conducente (NCC), da una parte, manifestando i propri dubbi sulla legittimità del blocco del rilascio di nuove autorizzazioni, dall'altra, escludendo l'esistenza di un divieto, per gli NCC, di fornire servizi innovativi.

NCC: i dubbi della Corte costituzionale sul blocco delle autorizzazioni

Con ordinanza n. 35, in primo luogo, la Consulta ha sollevato, dinanzi a sé, questione di legittimità dell’articolo dell’art. 10-bis, comma 6, del Dl n. 135/2018, che stabilisce il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio NCC, fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale.

Il dubbio è stato sollevato in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, 117, primo comma, della Costituzione, mentre la Consulta si trovava ad esaminare il ricorso statale contro l’art. 1 della Legge reg. Calabria n. 16/2023.

I giudici costituzionali hanno rilevato come la norma censurata abbia consentito il blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per un tempo del tutto ingiustificato, ossia per più di cinque anni dall'entrata in vigore del Dl n. 135/2018.

Il protrarsi di tale tempo tecnico, certamente non riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un’istanza protezionistica, porterebbe a dubitare della legittimità costituzionale della modalità con cui è stato stabilito il medesimo divieto.

Da qui il dubbio, in riferimento al principio di proporzionalità, dell’esistenza di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire.

In dubbio, inoltre, anche la conformità della norma in esame alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), così come interpretata dalla Corte di giustizia.

NCC: nessun divieto per servizi innovativi

Con la seconda pronuncia - sentenza n. 36/2024 - la Corte costituzionale ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 37/2023, recante "Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea", promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Consiglio dei ministri.

L'Esecutivo, in particolare, aveva lamentato che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto, a suo dire, con la disciplina dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di taxi.

La legge impugnata - ha evidenziato in primo luogo la Consulta - riguarda il solo servizio di taxi.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della disposizione impugnata, infatti, essa non annovera, tra i suoi destinatari, coloro che esercitano il servizio di NCC.

Dal sistema normativo sotteso, peraltro, non si può evincere alcun “radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi” per coloro che svolgono il servizio di NCC.

I divieti, innanzitutto, devono essere sanciti in termini espliciti, tanto più quando investono punti qualificanti dell’assetto normativo e limitano la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione.

E' la stessa evoluzione diacronica della disciplina del servizio di NCC, inoltre, a confermare che il legislatore, allorché ha introdotto limiti e divieti, li ha posti in maniera espressa.

Per i giudici costituzionali, invero, le innovazioni, oggi capillarmente diffuse nel settore dei trasporti, “rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori”.

Un indistinto divieto di svolgere i servizi innovativi, che prescindesse dalla necessaria valutazione di eventuali esternalità negative, lederebbe il nucleo essenziale dell’iniziativa economica privata e del processo competitivo che su di essa si fonda.

Il vulnus, del resto, sarebbe ancor più palese in un contesto caratterizzato da incessanti innovazioni tecnologiche, che sfruttano la rete e l’interconnessione fra diverse modalità di trasporto, e dalla ricerca di nuove tipologie di fornitura del servizio, che non è possibile predeterminare in astratto o vietare senza una ponderazione dei costi e dei benefici.

Per la Corte costituzionale, in altri termini, le limitazioni della libertà di iniziativa economica devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e proporzionate rispetto allo scopo da perseguire.

Affermare l'esistenza di un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, invece, porterebbe a configurare una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore.

In definitiva, le richiamate legislazioni statale e regionale devono essere interpretate nel senso che esse non impediscono ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC di erogare servizi innovativi, nell’osservanza degli obblighi sanciti dalla legge per la specifica attività svolta.

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