Non è esclusa la soccombenza se la parte è contumace

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Ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti, l’essenziale criterio per stabilire la soccombenza è l’aver dato causa al giudizio ed al suo protrarsi.

E la soccombenza non è esclusa, se la parte che abbia dato causa al giudizio, sia poi rimasta contumace ed abbia riconosciuto come fondata la pretesa di controparte, così da rendere necessario l’accertamento giudiziale.

Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 373 depositata in data 13 gennaio 2015.

La pronuncia in questione origina da un ricorso presentato da un contribuente al Giudice di Pace, avverso una cartella esattoriale per sanzioni amministrative irrogategli dalla Prefettura.

Il ricorrente, pur vittorioso, si era visto tuttavia addebitare parte delle spese processuali, per averne disposto, il Giudice di Pace, la compensazione.

Sosteneva il Tribunale, cui il contribuente aveva fatto appello relativamente alla sola statuizione sulle spese processuali, che la compensazione trovasse giustificazione nel fatto che l’Ente avesse omesso di costituirsi, così aderendo alle ragioni di controparte.

Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui non assumeva alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 92 c.p.c., il fatto che la parte che avesse dato causa al processo, avesse poi omesso di costituirsi e di svolgere attività difensiva.

Si trattava, infatti, di circostanza del tutto neutra in quanto inidonea a costituire indice di dissenso o addirittura di adesione all’avversa richiesta.

Doveva piuttosto considerarsi, tale condotta, espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che avrebbero dovuto indurre le parti ad adottare ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale.

Sulla base di queste argomentazioni, la Cassazione ha rinviato la lite al giudice di merito, perché provveda a rinnovare la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
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