Nona salvaguardia, le istruzioni INPS

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Nona salvaguardia, le istruzioni INPS

Con la circolare n. 39 del 2 marzo 2021, l’INPS ha illustrato le nuove disposizioni in merito alla cd. “nona salvaguardia”, introdotte dall’art. 1, co. da 346 a 348 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). In particolare, il co. 346 individua le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore della cd. “Manovra Salva-Italia” (D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011), ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Le categorie in argomento costituiscono un unico contingente numerico di 2.400 unità.

Nona salvaguardia, soggetti interessati e requisiti d’accesso

Di seguito, si elencano le tipologie di lavoratori ammessi alla nona salvaguardia e i relativi criteri di ammissione:

  • lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi prima del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, e anche qualora abbiano svolto successivamente attività di lavoro non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori con rapporto di lavoro risolto:
    • entro il 30 giugno 2012, in caso di accordi individuali, accordi collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ed anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    • dopo il 30 giugno ed entro il 31 dicembre 2012, in caso di accordi collettivi individuali, accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 e anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    • per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, anche in caso di svolgimento di attività di lavoro successivamente, e sempre a patto che si tratti di rapporti diversi dal lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, co. 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011.

Nona salvaguardia, termine di presentazione delle istanze

I lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento dovevano presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2021. Le modalità di presentazione delle istanze sono due:

  • presentazione dell’istanza all’INPS: riguarda i prosecutori volontari, i quali devono presentare istanza di accesso al beneficio all’INPS entro e non oltre il 2 marzo 2021;
  • presentazione dell’istanza all’INL: riguarda i soggetti cessati per accordi o risoluzione unilaterale, soggetti in congedo e soggetti con contratto a tempo determinato e in somministrazione.

Nona salvaguardia, decorrenza dei trattamenti pensionistici

I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

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