Leasing abitativo agevolato

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Leasing abitativo agevolato

Tra i temi affrontati dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 anche quello sulla possibilità di utilizzare il leasing abitativo come alternativa al tradizionale finanziamento dell’acquisto di una casa con mutuo ipotecario.

Le novità in materia di tassazione del leasing finanziario abitativo sono state previste dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) e sono divenute oggetto anche di uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato (4-2016/T).

Leasing finanziario abitativo equivalente ad acquisto diretto

Il Notariato, nello studio 4-2016/T, affronta gli aspetti fiscali della detrazione Irpef dell'utilizzatore, che si avvale dello strumento del leasing finanziario per accedere in modo graduale alla proprietà di una abitazione, acquisendone subito la disponibilità a fronte del pagamento di canoni periodici e rinviando ad un momento futuro l'eventuale acquisto finale ad un prezzo ridotto.

Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 non ha solo dettato una disciplina sostanziale del leasing finanziario avente ad oggetto l'abitazione principale dell'utilizzatore, ma ha anche introdotto una disciplina fiscale “incentivante” per gli acquisti realizzati mediante lo strumento contrattuale della locazione finanziaria.

La normativa prevede per il soggetto utilizzatore che abbia un reddito non superiore a 55mila euro e che stipula un contratto di leasing abitativo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, la possibilità di detrarre dalla base imponibile Irpef lorda il 19%:

- dei canoni di leasing (fino all’importo di 8mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 20mila euro) se si tratti di un utilizzatore di età inferiore a 35 anni;
- dei canoni di leasing (fino all’importo di 4mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 10mila euro) se si tratti di un utilizzatore di età non inferiore a 35 anni.

Il limite temporale del 31 dicembre 2020 deve essere inteso come la data ultima entro la quale stipulare il contratto di leasing, a prescindere dal fatto che lo stesso abbia durata maggiore.

Nelle sue riflessioni il Notariato specifica che il superamento dei limiti di età e di reddito (rispettivamente 35 anni e 55mila euro) “non comporti la perdita del diritto alla detrazione”.

Sul requisito del reddito complessivo, invece, resta il dubbio se questo sia da valutare con riferimento al reddito del periodo d'imposta nel quale il contratto viene stipulato oppure con riferimento al reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.

Il Notariato, nell'esaminare le previsioni normative, considera l'accesso alla proprietà dell'abitazione realizzata mediante il ricorso allo strumento del leasing finanziario equivalente, a determinati effetti fiscali, ad un acquisto diretto della stessa abitazione, mediante finanziamento tramite mutuo ipotecario.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 15 dicembre 2015 - Stabilità 2016, leasing finanziario per comprare la prima casa – G. Lupoi

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