Notariato Triveneto, orientamenti su sospensione delle perdite

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Notariato Triveneto, orientamenti su sospensione delle perdite

Dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, giungono 12 nuovi orientamenti societari relativi al regime di “sospensione” delle perdite introdotto dall’art. 6 del DL n. 23/2020, per come modificato dall’art. 1, comma 266, della Legge n. 178/2020.

Si tratta delle massime da T.A.1 a T.A.12, dedicate alle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale e sospensione delle perdite, emanate nell’ambito della normativa emergenziale da Coronavirus.

Nel primo orientamento - T.A.1 sulle “Perdite oggetto della “sospensione” prevista dal comma 1 dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020” - viene precisato che l’entità delle perdite oggetto di “sterilizzazione” è quella complessiva che emerge dal conto economico del bilancio relativo all’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 e “non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio”.

Difatti – viene sottolineato dai notai del Triveneto - mentre nella sua prima versione, l’art. 6 prendeva in considerazione le “perdite di capitale”, ossia le perdite emerse in qualunque epoca che non essendo assorbite da riserve incidevano sul capitale nominale, nella sua nuova e ultima versione “prende invece in considerazione le “perdite di esercizio”, ossia il risultato economico negativo di un singolo esercizio sociale (quello ritenuto “anomalo” a causa dell’emergenza Covid), al lordo di eventuali riserve in grado di compensarlo o ridurlo.

Secondo gli autori dell'orientamento, dunque, il nuovo criterio di attivazione della norma è “economico” e non più “patrimoniale”.

Nella seconda massima - T.A.2, “Individuazione dell’arco temporale oggetto di “sterilizzazione” - viene invece chiarito che, ai sensi della previsione di riferimento, l’arco temporale preso in considerazione, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ognuna di esse ma “dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio”.

A seguire, i notai esaminano le tematiche relative all’accertamento delle perdite oggetto di “sterilizzazione” prima della chiusura dell’esercizio comprensivo del 31 dicembre 2020, all’applicazione della disposizione nelle fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c, all’operatività del differimento previsto dal comma 2 dell’art. 6, alla relativa applicazione nelle fattispecie previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c, all’operatività del differimento, allo scioglimento della società per perdita del capitale, agli aumenti di capitale in presenza di perdite 2020 “sterilizzate”, all’irrilevanza della causa delle perdite ai fini dell’applicazione dell’art. 6 e, infine, ai limiti di operatività della “sterilizzazione” delle perdite.

Sulla specifica tematica della “Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19”, si ricorda la recente massima messa a punto dal Consiglio notarile di Milano (n. 196/2021).

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