Notifica telematica ai lavoratori agricoli, ok della Consulta

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Notifica telematica ai lavoratori agricoli, ok della Consulta

La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità che la Corte di appello di Reggio Calabria ha sollevato riguardo all’art. 38, comma 7, del Decreto-legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), nell’ambito di controversie in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato.

La norma è stata censurata nella parte in cui prevede che, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale dei lavoratori dell'agricoltura, “l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.

Questioni di costituzionalità su modalità di notifica delle giornate lavorative

Per il rimettente, tale disposizione violerebbe gli artt. 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).

Secondo la Corte di appello, in particolare, la modalità di notifica ai lavoratori interessati tramite la pubblicazione sul sito dell’INPS ivi prevista, renderebbe eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa, atteso che si porrebbe a carico dei lavoratori agricoli il gravoso onere di un costante controllo telematico degli elenchi, al fine di evitare che decorra il termine perentorio per contestare il provvedimento e promuovere il giudizio teso a conseguire le prestazioni previdenziali negate dall’Istituto.

Con sentenza n. 45 del 23 marzo 2021, la Consulta ha ritenuto inammissibile, in primo luogo, la questione sollevata dalla Corte rimettente in ordine alla dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 47 CDFUE.

Nella problematica oggetto di esame, infatti, non emergerebbero aspetti riferibili al diritto comunitario, posto che “la controversia attiene a situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento nazionale, tanto che le argomentazioni dedotte dal rimettente in riferimento a tale parametro risultano svolgere una funzione meramente integrativa e di supporto alla violazione dell’art. 24 Cost., avente carattere decisamente prioritario nell’iter argomentativo del rimettente stesso”.

Infondata, a seguire, è stata giudicata la questione sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

Sul punto, la Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, atteso che i dubbi espressi dal rimettente circa l’irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti, piuttosto, alle modalità con le quali la circolare INPS n. 82/2012 ha definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali.

Circolare INPS con le specifiche tecniche di notificazione, dubbi di legittimità

Il legislatore – si legge nella decisione della Consulta - ha rimesso a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diverse esigenze, ossia la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell’attività della pubblica amministrazione e la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato.

Si tratta di provvedimenti che incidono su diritti relativi a prestazioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale, rispetto alle quali l’amministrazione competente deve porre particolare attenzione all’esigenza di cautela che “impronta il ricorso alla pubblicazione attraverso strumenti informatici di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione”.

Ciò posto, spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della menzionata circolare INPS sulle specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata mentre quest’ultima non può essere considerata, ex se, lesiva dell’invocato parametro costituzionale.

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