Novità fiscali e bonus nella compilazione del 730/2018

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Novità fiscali e bonus nella compilazione del 730/2018

Trovandoci in piena stagione dichiarativa, risulta interessante effettuare una ricognizione tra quelle che sono le principali novità relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento ai diversi bonus che si potranno usufruire con il modello 730/2018.

Si evidenzia che rispetto allo scorso anno non vi sono state novità fiscali eclatanti almeno per quanto concerne il modello ordinario, per la dichiarazione precompilata, invece, quest’anno per i contribuenti che decideranno di utilizzala, la novità è nella presenza nel modello di un numero di dati maggiore, segno che la tendenza è sempre di più rivolta alla semplificazione per il contribuente.

Una novità di particolare interesse risulta essere sicuramente la modifica dei termini di presentazione del modello 730 effettuata dalla Legge di Bilancio 2018.

I nuovi termini di presentazione sono i seguenti:

  • entro il 7 luglio si dovrà presentare il modello al sostituto d’imposta qualora presti l’assistenza fiscale;
  • entro il 23 luglio vi sarà la presentazione all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente;
  • sempre entro il 23 luglio la presentazione dovrà essere effettuata dai CAF o intermediari abilitati.

In quest’ultimo caso, il CAF/intermediario abilitato deve inviare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e consegnare la copia al contribuente entro i seguenti termini differenziati in base alla data in cui il contribuente stesso ha presentato la dichiarazione:

  • entro il 29 giugno, per le dichiarazioni elaborate entro il 22 giugno;
  • entro il 7 luglio, per le dichiarazioni elaborate dal 23 al 30 giugno;
  • entro il 23 luglio, per le dichiarazioni elaborate dall’1 al 23 luglio.

 

Quest’anno nel modello 730 trova spazio il nuovo regime delle locazioni brevi, che a seconda dei casi coinvolge i quadri B, D e F, poi vi sono le novità relative allo speciale regime di favore previsto per i premi di risultato ed il welfare aziendale e al cd. sisma-bonus, che trova posto nel quadro E.

Nel frontespizio del modello, si segnala la presenza di una nuova casella “Fusione Comuni”, sia nel rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2017” che nel rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2018”. La casella è riservata al contribuente residente in un Comune istituito nel 2017 tramite fusione, per il quale sono state deliberate aliquote di addizionale comunale IRPEF diverse per ciascuno dei territori dei Comuni estinti. Nella compilazione si dovrà indicare il “Codice identificativo ex Comune”, riportato nell’Appendice alle istruzioni. Quest’anno, infine, i contribuenti potranno destinare una quota del cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

 

Novità per il lavoro dipendente

I redditi di lavoro dipendente nel modello 730 vanno indicati nel quadro C, vanno inoltre indicati i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2017.

I dati da indicare si ricavano dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Il quadro C presenta alcune novità sia relativamente al modello che per la compilazione. Ad esempio quest’anno le detrazioni previste per i redditi di pensione dal 2017 non sono più differenziate in base all’età del pensionato (più o meno di 75 anni) e non è più presente la Sezione VI Altri datidedicata, fino allo scorso anno, al contributo di solidarietà, in quanto lo stesso è stato eliminato.

Per i lavoratori impatriati (residenti all’estero da almeno 5 anni e trasferiti in Italia per rivestire ruoli direttivi/di elevata qualificazione o specializzazione) è prevista la riduzione della base imponibile, pari al 50% per il 2017 (anziché al 30%).

Inoltre, ai lavoratori dipendenti che rientrano in Italia in presenza dei requisiti previsti è applicabile il regime agevolato di cui alla Legge n. 238/2010, in base al quale i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.

E’ prevista, infine, una agevolazione per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi, e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% nell’anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, sempreché la residenza permanga in Italia.

Per tali situazioni dovranno essere indicati rispettivamente i codici 4 ,1 e 2 nella casella casi particolari della sezione I.

 

Tra le novità del quadro C troviamo, come detto, i premi di risultato e welfare aziendale. Per tali somme erogate a titolo di premi di produttività e/o partecipazione agli utili dell’impresa è prevista una imposta sostitutiva del 10%:

  • se il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente (2016) è non superiore a 80.000 euro;
  • nel limite massimo di 3.000 euro (4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Il sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

  • sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e quindi assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10%;
  • sotto forma di benefit (a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello), intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità che è possibile definire di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;
  • sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit è assoggettato ad imposizione ordinaria e non si applica la tassazione sostitutiva.

 

Il Bonus Irpef

È previsto il riconoscimento di un credito, denominato bonus Irpef, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L’importo totale del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, in caso di superamento del suddetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili).

Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte il bonus, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro, in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato sempre in dichiarazione. Nel modello 730/2018 al suddetto bonus è dedicato il rigo C14 del quadro C.

 

Locazioni brevi e cedolare secca

Entra nel 730/2018 la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la cui durata non supera i 30 giorni, e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. L’introduzione della nuova disciplina relativa alle locazioni brevi si applica ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017.

Le istruzioni precisano che “un contratto si considera stipulato dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione”.

In base a detta disciplina si consegue un reddito fondiario da esporre nel quadro B in esame (oltre ai dati della locazione) anche quando la locazione breve include servizi accessori quali la pulizia dei locali e/o la fornitura di biancheria.

 

Se nell’ambito di tali locazioni vi è la presenza di un intermediario immobiliare, che interviene anche nella riscossione/pagamento dei canoni, gli stessi vanno assoggettati a ritenuta del 21% da esporre nel quadro F della dichiarazione.

A tale fine, nel suddetto quadro, è stata inserita la nuova sezione VII “Locazioni brevi” dove si dovranno indicare le ritenute operate dall’intermediario immobiliare sui canoni/corrispettivi relativi appunto alle locazioni brevi.

 

Se la locazione è posta in essere dal comodatario/inquilino (sublocazione), il reddito derivante dalla suddetta locazione, ancorché assoggettabile a cedolare secca, mantiene la natura di “reddito diverso” da dichiarare nel quadro D in particolare nel rigo D4.

 

Nel quadro B vi è anche la sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione” che da quest’anno è riservata agli immobili concessi in locazione in Abruzzo a soggetti colpiti dal sisma del 2009, per usufruire delle relative agevolazioni.

 

NB! - Nel quadro B “Redditi dei fabbricati e altri dati” è stata inserita la colonna 13 “Stato di emergenza” che va barrata con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato, con opzione per la cedolare secca, nei Comuni in cui, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

 

Novità in materia di detrazioni

Vi sono alcune spese come quelle sostenute per la cura della salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, che possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare.

In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19% per le spese sanitarie, 50% per le spese di ristrutturazione edilizia o 26% per le erogazioni liberali alle Onlus o ai partiti politici).

Nella ipotesi di incapienza, ovvero quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata, tranne alcuni casi per le detrazioni sui canoni di locazione.

Le novità principali relativamente alle detrazioni riguardano il:

  • sisma bonus per il quale, in particolare, sono state previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
  • l’eco bonus anche qua con la previsione di percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
  • l’aumento del limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione (portato da 564 a 717 euro), su cui poter beneficiare della detrazione del 19%.

Per gli studenti universitari e limitatamente agli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. Il quadro del modello 730 dove indicare le suddette spese e beneficiare della detrazione è il quadro E.

 

Crediti d’imposta - Quadro G

Dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni sulla cultura (Art-bonus). L’Art bonus è un beneficio riconosciuto, nella misura del 65%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno del patrimonio artistico e culturale; l’agevolazione è stata resa permanente dalla Legge di Stabilità 2016.

Nel modello 730/2018 il credito d’imposta riconosciuto va indicato nel quadro G, in particolare il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro alla cultura va indicato nella sezione VII, al rigo G9 (65% delle erogazioni effettuate, non superiore al 15% del reddito imponibile).

Il credito è riconosciuto alle erogazioni effettuate dal 27 dicembre 2017 anche a sostegno di:

  • istituzioni concertistico-orchestrali;
  • teatri nazionali;
  • teatri di rilevante interesse culturale;
  • festival;
  • imprese e centri di produzione teatrale e di danza;
  • circuiti di distribuzione.

 

NB! - Per le liberalità a sostegno della cultura, da indicare nei righi da E8 a E10, Sezione I, del quadro E (codici 26, 27 e 28), la detrazione prevista del 19% spetta solo per le erogazioni che non sono ricomprese nel credito d’imposta “Art-bonus”.

 

Nel quadro G va, inoltre, indicato anche il credito riconosciuto per i compensi erogati dalle parti in procedimenti di negoziazione assistita o arbitrati conclusi con successo. Per il riconoscimento è necessario presentare una apposita richiesta, a seguito della quale il Ministero della Giustizia comunica al richiedente l’esito della stessa nonché l’ammontare del credito spettante.

 

Novità per Oneri e spese

Il quadro E (Oneri e spese) è il prospetto dove vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2017, che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito. Rispetto allo scorso anno il quadro non ha subito particolari cambiamenti.

Ai fini della compilazione, tra le novità ricordiamo che quest’anno tra le spese sanitarie detraibili sono comprese anche quelle effettuate nel 2017 per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali di cui alla Sezione A1 del Registro nazionale ex art. 7, DM 8.6.2001.

Nel quadro E vanno indicate le spese di istruzione (diverse da quelle universitarie che utilizzano il codice 13) per le quali è stato aumentato il limite di spesa detraibile portato a 717 euro, queste vanno indicate con il codice 12 nei campi da E8 a E10 Altre spese.

Andranno indicati nel quadro E anche i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede, con il codice 18 sempre nei campi da E8 a E10 Altre spese. Per tali spese è prevista la detrazione del 19%.

 

Recupero patrimonio edilizio e misure antisismiche

Le spese per il recupero del patrimonio edilizio e le misure antisismiche vanno indicate nella terza sezione del quadro E.

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio è confermato, anche per il 2017, il limite massimo di spesa di 96.000 euro e la detrazione del 50%.

Per recepire le nuove disposizioni previste dalla legge, in particolare per gli interventi di adozione delle misure antisismiche, sono stati istituiti i nuovi codici da indicare nel modello, in particolare nel campo 2 dei righi da E41 a E43.

Le nuove tipologie di intervento con le relative spese sostenute nel 2017 riguardano:

  • l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).(Detrazione del 50% e codice 5 da indicare in dichiarazione);
  • l’adozione di misure antisismiche su edifici in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio ad una classe di rischio inferiore. (Detrazione del 70% e codice 6 da indicare in dichiarazione);
  • l’adozione di misure antisismiche su edifici in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio a due classi di rischio inferiore. (Detrazione dell’80% e codice 7 da indicare in dichiarazione);
  • l’adozione di misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio ad una classe di rischio inferiore. (Detrazione del 75% e codice 8 da indicare in dichiarazione);
  • l’adozione di misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio a due classi di rischio inferiore. (Detrazione dell’85% e codice 9 da indicare in dichiarazione);
  • l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti nelle zone a rischio sismico 1, con passaggio ad una classe di rischio inferiore. (Detrazione del 75% e codice 10 da indicare in dichiarazione);
  • l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti nelle zone a rischio sismico 1 con passaggio a due classi di rischio inferiore. (Detrazione dell’85% e codice 11 da indicare in dichiarazione).

 

Bonus mobili ed elettrodomestici

Per i contribuenti che beneficiano della detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stata prorogata la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (nonché A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • manutenzione ordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.

 

Nella proroga è stato confermato l’importo massimo di spesa ammesso di 10.000 euro con i lavori di recupero edilizio che devono essere stati iniziati a decorrere dall’1.1.2016. Nel modello 730/2018 il rigo interessato è il Rigo E 57, ovviamente del quadro E.

 

Con riferimento alla detrazione spettante alle “giovani coppie” per l’arredo dell’abitazione principale, si fa presente che l’agevolazione non è stata confermata per il 2017, ma comunque nel quadro E, è presente il rigo E58 per “gestire” la detrazione relativa alle spese sostenute nel 2016.

 

Interventi di risparmio energetico

Andranno inserite nella sezione IV del quadro E le spese sostenute dal 2008 al 2017 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurale.

Per le suddette spese spetta una detrazione di imposta variabile in relazione all’anno di sostenimento (ad esempio: 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2017).

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo, entro la soglia massima prevista per ciascuna tipologia di intervento effettuato, da chi presta l’assistenza fiscale.

Restano esclusi dal beneficio gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.

Possono fruire della detrazione non solo i soggetti che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio, ma anche i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.

In caso di vendita dell’immobile oggetto degli interventi, prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica e se il titolare viene a mancare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

I righi nei quali inserire le informazioni richieste sono due, E61 ed E62 del quadro E.

Oltre alla conferma della detrazione del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2017 per la generalità degli interventi agevolati, al fine di esporre gli interventi sulle parti comuni per i quali spetta la detrazione nella maggior misura del 70%/75% sono stati istituiti due nuovi codici da indicare nel campo 1 “Tipo intervento” dei citati righi E61 ed E62.

I nuovi codici sono i seguenti:

  • il codice 8 per le spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio per le quali vi è la detrazione del 70%;
  • il codice 9 per le spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015 per le quali la detrazione è del 75%.

 

Nella sezioni è stata eliminata la colonna relativa alla rateazione in quanto, ora, è obbligatorio rateizzare in 10 rate e le rateazioni in un numero diverso di rate si sono esaurite.

 

Quadro normativo

Legge n. 205 del 28 dicembre 2017

Provvedimenti Agenzia Entrate del 15 gennaio 2018 e del 15 febbraio 2018

Istruzioni Modello 730/2018

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