Nulle le clausole in deroga all’obbligo di assunzione a tempo indeterminato

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Con la sentenza n. 9147 del 6 giugno 2012, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le doglianze di due dipendenti di Poste Italiane a cui, in considerazione della ristrutturazione aziendale conseguente al passaggio delle Poste all'assetto privatistico, era stato fatto un contratto di lavoro a tempo determinato in deroga all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, confermato la nullità della clausola che apponeva il termine ai due contratti di lavoro in quanto, all'epoca, solo la contrattazione collettiva poteva derogare all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato.

Nel testo della stessa decisione i giudici di legittimità hanno anche sottolineato come per ottenere indennità superiori a quelle contemplate nel Collegato lavoro non è necessario che il dipendente provveda con la messa in mora del datore.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 29 - Indennità senza la messa in mora - Caprino

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