Contratto di investimento nullo senza forma scritta. Effetti secondo le Sezioni Unite

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Contratto di investimento nullo senza forma scritta. Effetti secondo le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite civili di Cassazione sull’estensione e sui limiti degli effetti dell’accertamento di nullità del contratto di investimento per mancanza di forma scritta.

Alle SS.UU. era stato chiesto un chiarimento su quali fossero gli effetti e le conseguenze giuridiche dell’azione di nullità proposta dall’investitore in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli, a seguito dell’accertamento del difetto di forma del contratto quadro.

Effetti della nullità si estendono anche alle altre operazioni?

La questione sottoposta al massimo Collegio di legittimità era volta alla verifica dell’estensione degli effetti della dichiarazione di nullità anche alle operazioni che non abbiano formato oggetto della domanda proposta dal cliente ed, eventualmente, i limiti di questa estensione.

Il contrasto interpretativo: limitazione o estensione degli effetti

All’interno della Prima sezione della Cassazione si era, infatti, determinato un contrasto interpretativo che contrapponeva:

  • da una parte, la posizione che affermava la legittimità della limitazione degli effetti derivanti dall’accertamento della nullità del contratto quadro ai soli ordini oggetto della domanda proposta dall’investitore;
  • dall’altra, l’alternativa impostazione che si fondava sull’estensione degli effetti di tale dichiarazione di nullità anche alle operazioni di acquisto che non hanno formato oggetto della domanda proposta dal cliente, con le conseguenze compensative e restitutorie che ne possono derivare ove trovino ingresso, nel giudizio, come eccezioni o domande riconvenzionali.

Nullità può essere fatta valere solo dall’investitore

La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite civili, resa nel testo della sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019, prevede, da un lato, l’affermazione secondo cui la nullità del contratto di investimento, per difetto di forma scritta, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio.

Dall’altro, stabilisce che l’intermediario, qualora la domanda sia diretta a colpire solo alcuni degli ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, “se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro”.

Sacrificio sproporzionato? Eccezione di buona fede 

Così, quando l’azione di nullità determini esclusivamente un sacrificio economico sproporzionato nell’altra parte, l’intermediario può opporre all’investitore l’eccezione, qualificabile come di buona fede, idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione di nullità selettiva proposta soltanto in relazione ad alcuni ordini.

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