Recupero e confisca dei beni criminali: la nuova direttiva UE
Pubblicato il 03 maggio 2024
In questo articolo:
- Cosa stabilisce la nuova Direttiva UE
- Obiettivi principali
- Misure di congelamento e confisca dei beni
- Confisca in caso di condanna definitiva
- Confisca di beni trasferiti a terzi
- Gestione del patrimonio ingiustificato
- Ruolo degli Uffici per il recupero e la gestione dei beni
- Vendita anticipata dei beni congelati
- Tempistiche per l'entrata in vigore della Direttiva
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E' stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 maggio 2024, la Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni.
La nuova direttiva che stabilisce norme minime per il recupero e la gestione dei beni di origine criminale.
Le misure sono volte a rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata e a migliorare la capacità degli Stati membri di congelare e confiscare proventi illeciti su scala europea.
La direttiva mira a colmare le lacune esistenti e a intensificare le misure contro i flussi finanziari illegali, cruciale per garantire la sicurezza interna dell'UE.
Cosa stabilisce la nuova Direttiva UE
La nuova direttiva dell'Unione Europea impone, riguardo ai beni derivanti da attività criminali, norme minime in tema di:
- reperimento;
- identificazione;
- congelamento;
- confisca;
- gestione efficiente.
Il fine è quello di consentire agli Stati membri di disporre di strumenti adeguati per debellare le reti finanziarie delle organizzazioni criminali e impedire il riciclaggio di capitali illeciti attraverso le frontiere europee.
Obiettivi principali
Tra gli obiettivi principali della direttiva vi è quello di eliminare i profitti illeciti e potenziare potenziare le autorità locali con strumenti adeguati ai fini dell'applicazione rigorosa delle leggi antiriciclaggio, rafforzando così la sicurezza internazionale.
La direttiva estende il suo ambito anche alle violazioni delle sanzioni internazionali, garantendo che gli Stati membri possano intervenire efficacemente contro le trasgressioni e prevenire l'abuso dei sistemi finanziari europei.
Misure di congelamento e confisca dei beni
Gli Stati membri devono adottare procedure efficaci per il congelamento immediato e la confisca di beni legati a crimini.
I beni interessati non sono solo quelli direttamente acquisiti tramite attività criminali, ma anche quelli trasferiti a terzi.
Confisca in caso di condanna definitiva
E' così previsto che la confisca dei beni è permessa post-condanna definitiva, garantendo che beni acquisiti illecitamente o utilizzati in attività criminali siano permanentemente sottratti ai condannati.
Confisca di beni trasferiti a terzi
Viene inoltre permessa, come detto, la confisca di beni che sono stati trasferiti a terzi consapevoli del loro legame con attività criminali, al fine di prevenire l'elusione delle pene attraverso la cessione di proprietà illecite.
Gestione del patrimonio ingiustificato
Sono introdotte, altresì, nuove regole che permettono agli Stati membri di intervenire attivamente nella confisca di patrimoni ingiustificati.
Nel caso in cui il tenore di vita di un individuo supera i suoi mezzi leciti, legati a organizzazioni criminali, questi beni possono essere confiscati, colpendo direttamente le risorse economiche delle reti criminali.
Ruolo degli Uffici per il recupero e la gestione dei beni
La direttiva UE, a seguire, rafforza significativamente gli Uffici per il recupero e la gestione dei beni, dotandoli di:
- maggiore autorità;
- risorse per le indagini transfrontaliere.
Gli Uffici in esame, inoltre, supportano gli Stati membri e la Procura Europea attraverso una cooperazione transfrontaliera essenziale, facilitando lo scambio di informazioni e il coordinamento delle indagini su scala internazionale.
Vendita anticipata dei beni congelati
Tra le altre misure, la direttiva UE consente la vendita anticipata di beni congelati, prima della confisca definitiva, in presenza di specifiche condizioni, come nel caso di beni deteriorabili.
In questo modo si cerca di per prevenire perdite economiche, ottimizzando anche la gestione delle risorse sequestrate.
Tempistiche per l'entrata in vigore della Direttiva
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, vale a dire dal 22 maggio 2024.
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