Nuove regole per la sospensione delle attività imprenditoriali

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La circolare n. 33 (10 novembre scorso) del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha ripreso e sottolineato alcuni aspetti della normativa sulla sicurezza sul lavoro. In particolare, con il documento il Ministero ha ritenuto opportuno chiarire la corretta applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nel caso di violazione ripetuta delle norme in materia di salute e sicurezza o dell’impiego di lavoratori assunti in nero o comunque irregolarmente, ai sensi di quanto disposto dall’art.14 del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal recente Dlgs.106/2009 entrato in vigore il 20 agosto 2009. L’ultimo intervento in materia del Lavoro mira a superare le precedenti circolari emesse sull’argomento, al fine di delineare un quadro unitario delle indicazioni rese.

Dalle modifiche apportate all’originario testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, risulta che i soggetti competenti all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono gli organi di vigilanza del Ministero o delle Asl e non più i funzionari dipendenti da tali uffici. Il provvedimento di sospensione potrà, quindi, essere adottato dagli organi, nel cui contesto operano gli ispettori che hanno accertato l’infrazione, nel caso specifico in cui si ravvede l’impiego di personale “in nero”, cioè non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e quando vengono accertate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro.

Accertate le suddette irregolarità, il personale ispettivo provvederà alla redazione del verbale di primo accesso con segnalazione della violazione, mentre è di competenza della Dpl l’adozione del provvedimento di sospensione. La circolare precisa che il provvedimento non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti essere l’unico occupato dell’impresa. In tal caso, l’ispettore dovrà, comunque, allontanare dal luogo di lavoro il lavoratore irregolare che potrà riaccedervi solo dopo l’avvenuta regolarizzazione. Nel caso di sospensione dell’attività lavorativa per impiego di lavoratori irregolari, gli effetti si fanno partire dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo oppure dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, a meno che non si ravvisino situazioni di grave pericolo imminente o di grave rischio per i lavoratori. Il termine di tempo viene concesso affinchè il datore di lavoro possa procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro e consentire la revoca del provvedimento prima che esso produca i suoi effetti. Per la revoca del provvedimento è necessaria, oltre alla regolarizzazione, anche il pagamento di una sanzione accessoria di 1.500 euro se la causa del provvedimento era l’impiego di lavoratori irregolari e di 2.500 euro nel caso di reiterate violazioni in materia di sicurezza.

Proprio sull’entità della sanzione da applicare ai datori di lavoro si sta attualmente discutendo alla Camera, dove è in corso l’approvazione del Ddl collegato alla Finanziaria 2010 (nella parte specifica del “collegato lavoro”). Nel testo del provvedimento in approvazione, oltre a ribadirsi l’importanza della maxisanzione (che può passare da 1.500 a 12mila euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata effettiva di lavoro irregolare), si vuole distinguere il caso che il lavoratore “in nero” sia stato trovato direttamente dal personale ispettivo dal caso in cui, invece, il lavoratore pur essendo stato impiegato in nero per un certo periodo e poi stato regolarizzato. In questa seconda ipotesi, la sanzione appare più leggera, variando da 1.000 a 8mila euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare. Rimangono, comunque, pesanti le sanzioni civili per l’evasione dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare. Sempre nel “collegato lavoro” si precisa poi che le controversie per le irrogazioni delle sanzioni sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – La maxisanzione rimane in agguato

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