Nuovi criteri di approvazione programmi di riorganizzazione aziendale

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Nuovi criteri di approvazione programmi di riorganizzazione aziendale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 25 febbraio 2022, n. 33, nell’ottica di favorire e regolare i processi di transizione aziendale, ha apportato alcune modifiche al decreto 13 gennaio 2016, n. 94033, rubricato “Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

Nello specifico, l’impresa che intende richiedere il trattamento di integrazione salariale per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve esporre nel programma:

  • le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economi e produttivi. Le azioni di riconversione possono essere finalizzate anche all’ottimizzazione energetica;
  • gli investimenti effettuati per la realizzazione del processo di transizione, con particolare riferimento a quelli relativi all’aggiornamento tecnologico e digitale, al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica, nonché alle misure straordinarie di sicurezza.

Il decreto in commento, altresì, definisce i criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) per la causale straordinaria “riorganizzazione”, nonché per quelle relative alla crisi e al contratto di solidarietà.

Nelle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale con causale “riorganizzazione” il datore di lavoro dovrà presentare:

  • un programma finalizzato a fronteggiare le inefficienze della struttura commerciale, produttiva o di prestazione di servizi;
  • un piano di sospensione coerente con il programma di riorganizzazione;
  • un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale, eventualmente anche attraverso una programmazione delle attività di formazione e riqualificazione professionale, finalizzate al recupero occupazionale.

I predetti elementi saranno resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica, tramite modelli standardizzati messi a disposizione dall’Inps.

Nelle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale con causale “crisi” il datore di lavoro dovrà presentare:

  • la documentazione che attesti la situazione economica e finanziaria di crisi;
  • il ridimensionamento dell’organico aziendale nel semestre precedente;
  • un piano di risanamento con azioni correttive finalizzato alla salvaguardia occupazionale;
  • un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.

I predetti elementi saranno resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica, tramite modelli standardizzati messi a disposizione dall’Inps.

La prestazione potrà essere autorizzata anche laddove la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro.

Sarà compito del datore di lavoro delineare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi e la rapidità con cui lo stesso ha causato effetti negativi.

In tale fattispecie, non sarà richiesta la documentazione attestante la situazione economica né il ridimensionamento dell’organico aziendale, salvo che siano stati presentati e rispettati regolarmente i requisiti del piano di risanamento e del piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.

Nel caso di domande di accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, la diminuzione concordata dell’orario di lavoro dovrà essere gestita nel rispetto delle percentuali di riduzione.

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