CIGS Covid-19, le modalità di accesso in caso di crisi aziendale

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CIGS Covid-19, le modalità di accesso in caso di crisi aziendale

Il 14 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 il Decreto (MLPS) del 15 dicembre 2020, recante la “determinazione, in relazione all'evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale”.

Per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 21, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 148/2015 e all'art. 1 del Decreto (MLPS) n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie è valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento e con sospensioni anche in deroga al limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

CIGS Covid-19, le causali

La misura è stata giudicata necessaria dal legislatore dopo aver preso atto che la crisi aziendale, regolata come causale di accesso alla CIGS dall’art. 21, co. 1, lett b) del D.Lgs. n. 148/2015, presenta connotati eccezionali, tali da non consentire l’individuazione di specifiche modalità di risoluzione.

In altri termini, le aziende interessate all’intervento salariale straordinario si trovano nell’impossibilità o nell’estrema difficoltà di predisporre piani di risanamento per i quali mancano i presupposti di concreta realizzazione proprio per le limitazioni e restrizioni poste per legge al fine di contenere la pandemia e tutelare la salute.

Le causali della CIGS, come specificato dall’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono:

  • la riorganizzazione aziendale;
  • la crisi aziendale;
  • il contratto di solidarietà.

Con riferimento alla causale di crisi aziendale, il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni.

CIGS Covid-19 anche senza piano di risanamento

Ora, in seguito alle disposizioni indicate all’art. 1 del D.M. 15 dicembre 2020, l’approvazione del predetto programma di crisi aziendale potrà essere valutata anche in assenza del piano di risanamento.

Innanzitutto, verranno presi in considerazioni gli indicatori economico-finanziari del bilancio, complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo.

In seconda battuta, dovrà essere verificato, in via generale, il ridimensionamento o la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento della CIGS.

Infine, il DM 15 dicembre 2020, che entrerà in vigore il 29 gennaio 2021, consente una valutazione del programma di CIGS con sospensioni dell’attività lavorativa anche in deroga al limite temporale di cui all’art. 22, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

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