Banca tenuta ad obblighi informativi anche con operatori qualificati

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Banca tenuta ad obblighi informativi anche con operatori qualificati

L'attribuzione della qualità di operatore qualificato non esime la banca dall'osservanza degli obblighi informativi imposti dall'articolo 21 e 23 del Testo unico della finanza: nel caso in cui venga convenuta in giudizio, è tenuta a provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Prova, questa, che i giudici di secondo grado avevano ritenuto non fornita da un istituto di credito, convenuto nell’ambito di una vicenda attivata da una Srl al fine del riconoscimento della responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della banca, ovvero della nullità o dell'annullamento di un’operazione finanziaria che aveva sottoscritto per tramite di quest'ultima.

Nella specie, era stato ritenuto che la banca non avesse fornito la dimostrazione della specifica diligenza richiesta, posto che non aveva nemmeno prodotto il contratto sottostante di finanziamento.

Banca non deposita il contratto di finanziamento? Prova della specifica diligenza non raggiunta

Con sentenza n. 29107 del 18 dicembre 2020, la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ha confermato la decisione di merito, giudicando il motivo di doglianza specificamente sollevato dalla banca ricorrente come inammissibile: l’istituto di credito, nel sostenere che la decisione impugnata non avrebbe considerato le caratteristiche soggettive dell'operatore con cui la banca aveva interagito, nonché l'originaria indisponibilità materiale del contratto di finanziamento, non si era, in realtà, cimentato con la precisa motivazione svolta dalla Corte d'appello.

Quest’ultima, invero, aveva evidenziato:

  • che all'attrice, che pure era un operatore qualificato, si applicavano nondimeno gli articoli 21 e 23 del TUF con la conseguenza che la banca, a fronte della domanda attrice, avrebbe dovuto provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, prova che invece non aveva fornito, in mancanza della produzione del contratto sottostante di finanziamento;
  • che, quanto all'indisponibilità del documento, a parte la “scarsa verosimiglianza della predisposizione di un IRS di copertura senza l'acquisizione del finanziamento primario oggetto della copertura”, si doveva ritenere che ove ciò fosse accaduto, la banca sarebbe stata ugualmente e a fortiori responsabile per aver predisposto uno strumento non adeguato alle finalità che il cliente aveva rappresentato.
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