Obbligo al mantenimento anche con lavoro saltuario

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Con la sentenza n. 46822 del 4 dicembre scorso, la Cassazione si è pronunciata nuovamente in materia di obbligo al mantenimento intervenendo in una vicenda in cui un padre era stato condannato nei gradi precedenti per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori omettendo il versamento dell'assegno impostogli in sede di separazione. L'uomo aveva fatto ricorso avverso queste decisioni sottolineando di essere stato nell'impossibilità di adempiere al proprio onere in quanto aveva lavorato solo per un brave periodo dell'anno.

I giudici di legittimità lo hanno comunque considerato colpevole sottolineando come lo stato di impossibilità economica ”era addebitabile a colpa dell'imputato”. Anche se la ex coniuge lavorava provvedendo, per quel che poteva, alle esigenze dei figli, “tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova”.
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  • ItaliaOggi – Avvocati Oggi, p. VI – Alimenti, non c'è alibi che tenga – Alberici

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