Offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante in Emilia Romagna

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Offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante in Emilia Romagna

Con DGR n. 220 del 19 febbraio 2018, la Regione Emila Romagna ha approvato l’offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all’art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, per l’apprendistato professionalizzante.

Dalla Delibera emerge che l’offerta pubblica, pertanto obbligatoria, è resa disponibile a favore dei giovani assunti in Regione Emilia Romagna, con il contratto di apprendistato professionalizzante, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  • assunti a far data dal 2 maggio 2018;
  • privi di un titolo di studio di livello universitario;
  • con riferimento alla sola prima annualità del contratto di apprendistato professionalizzante e comunque per 40 ore.

Ne consegue che al di fuori delle suddette condizioni sopra richiamate, che devono sussistere contemporaneamente, l’offerta formativa pubblica è da considerarsi non disponibile, quindi non obbligatoria.

L’offerta formativa pubblica che costituisce il Catalogo regionale dell’Emilia Romagna dell'apprendistato professionalizzante 2018/2020, è destinata ai giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante:

  • privi di titolo o se è in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado;
  • in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

ed ha a riferimento la sola prima annualità del contratto, in ogni caso per n. 40 ore.

Pertanto, non sono destinatari dell’offerta i giovani assunti in regione Emilia Romagna, con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 in possesso di una laurea triennale, magistrale o a ciclo unico.

Per gli apprendisti assunti con contratto stagionale, la durata della formazione è riparametrata sulla base del titolo di studio secondo le proporzioni di seguito illustrate.

Con contratto da 0 a 4 mesi, le ore di formazione sono:

  • 12 Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado;
  • 12 Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

con contratto da 5 a 6 mesi, le ore di formazione sono:

  • 20 Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado;
  • 16 Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

con contratto oltre i 6 mesi, le ore di formazione sono:

  • 40 Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado;
  • 32 Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore).
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’1 dicembre 2017 – Formazione nell’apprendistato senza limiti di età – Schiavone

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