Oic. Rendiconto finanziario semplificato e per tutti i tipi di società

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L’Organismo italiano di contabilità ha reso disponibile in data 27 gennaio 2014 un nuovo principio contabile, lOic 10 La redazione del rendiconto finanziario, che resterà disponibile per la pubblica consultazione fino al 28 febbraio 2014.

Oggetto del nuovo principio è il rendiconto finanziario e l’importanza informativa che tale documento, incluso nella nota integrativa, ha per tutti i tipi di società.

L’Oic, infatti, estrapola dal precedente principio Oic 12 le informazioni relative al rendiconto finanziario e le riporta in un principio tutto nuovo.

Il rendiconto finanziario fornisce delle informazioni di natura finanziaria che non possono essere desunte né dallo Stato patrimoniale né dal Conto economico; evidenziando le cause delle variazioni positive e negative delle disponibilità liquide della società, questo documento fornisce delle informazioni particolarmente utili ai fini della valutazione della situazione patrimoniale sia societaria che di gruppo.

Pertanto, anche se il codice civile non lo prevede espressamente, l’Oic raccomanda che il rendiconto finanziario sia redatto in ogni bilancio (d’esercizio e consolidato), indipendentemente dalla tipologia societaria.

Ciò, anche in virtù del fatto che come ricorda il codice civile all’articolo 2423, comma secondo, il bilancio deve rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto non solo la situazione patrimoniale ed economica della società, ma anche quella finanziaria.

Secondo l’Oic, quindi, anche se il rendiconto non è incluso tra gli schemi obbligatori di bilancio è uno strumento fondamentale per assolvere alla suddetta prescrizione.

Finora, inoltre, i principi contabili esistenti consentivano di scegliere come risorsa finanziaria di riferimento sia il capitale circolante netto che le disponibilità liquide. Con il nuovo Oic 10 viene invece semplificata tale scelta: nel rispetto della prassi internazionale, da ora il rendiconto finanziario sarà una rappresentazione dei soli flussi finanziari derivanti dall’aumento o dalla diminuzione delle disponibilità liquide (depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa e gli strumenti finanziari regolati a vista), tra cui si vanno a far ricomprendere anche gli interessi, i dividendi e le imposte (sempre con una loro rappresentazione semplificata).
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Rendiconto finanziario nell'Oic 10 - Roscini Vitali
  • ItaliaOggi, p. 25 - Rendiconti finanziari per tutti - Gradeani

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