Ok al credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

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Il decreto del ministero dell’Economia, attuativo delle norme introdotte dal decreto legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011, è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 10 maggio 2012.

La misura è finalizzata alla promozione di opportunità di impiego per categorie di lavoratori particolarmente svantaggiate del Mezzogiorno, con conseguente incremento occupazionale per le imprese che assumono, in ottemperanza dei principi di libera concorrenza stabiliti dall’Unione europea.

La dotazione messa a disposizione dal Fondo sociale europeo è di 142 milioni di euro, da dividere tra otto Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Ne potranno beneficiare tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, spettante nella misura del 50% per i costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione di ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei 24 mesi successivi all’assunzione di ciascun lavoratore “molto svantaggiato”. Il bonus per ogni unità lavorativa viene calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data dell'assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione, attraverso il modello F24.

Si decade dal beneficio fiscale nel momento in cui il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l'assunzione o se i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno 2/3 anni rispettivamente dalle Pmi o dalle altre imprese. Anche l’accertamento di violazioni non formali riguardanti la normativa fiscale/contributiva o di quella sulla tutela e sicurezza dei lavoratori può essere causa di perdita dello sgravio.

Le Regioni interessate hanno ora 30 giorni di tempo per emanare un proprio decreto dirigenziale con cui stabilire le modalità e le procedure per la concessione del bonus. I datori di lavoro, a loro volta, dovranno inoltrare un’apposita istanza alla Regione competente, che comunicherà l’ammissione al bonus nei limiti delle risorse stanziate.
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