Ok al giudizio di ottemperanza attivato dal difensore per le spese liquidategli in sentenza

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Con sentenza n. 7441 del 12 ottobre scorso, il Consiglio di stato ha accolto il ricorso presentato da un praticante avvocato per ottenere, attraverso l'introduzione di un giudizio di ottemperanza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute e al rimborso delle spese di giudizio liquidate in suo favore in una sentenza passata in giudicato. 

Secondo il collegio amministrativo, “il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile non solo per l'esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ma anche quando esse siano liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa”. Ed infatti, a seguito di tale statuizione “si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di ottemperanza, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con un comportamento omissivo”.
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