Ok alla censura dell'avvocato anche se assolto

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Con sentenza n. 23020 del 7 novembre 2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da un avvocato nei cui confronti il Consiglio nazionale forense aveva confermato la sanzione disciplinare della censura in considerazione di alcune sentenze penali che, anche se lo avevano assolto per remissione della querela, dalle accuse di molestie, ingiurie e tentata violenza privata, non potevano “estinguere né scriminare comportamenti sanzionati dal codice deontologico dal momento che essi, pur avendo valenza squisitamente personale, avevano inevitabilmente colpito la reputazione professionale dell’iscritto e compromesso l’intera classe forense”.

Aderendo agli assunti della decisione impugnata la Cassazione ha sottolineato come la condotta dell’avvocato fosse censurabile disciplinarmente proprio allorché aveva travalicato l’ambito privato e familiare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
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